Art. 28 Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento 1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno: a) per minore eta', salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza; b) per motivi familiari nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del testo unico; c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d), del testo unico; d) per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1, del testo unico.
Nota all'art. 28: - Per completezza d'informazione si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17). - 1. In nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. 2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9; c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana; d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono".