Art. 28 
Permessi di soggiorno per gli stranieri  per  i  quali  sono  vietati
                   l'espulsione o il respingimento 
 
  1. Quando la legge dispone il divieto di  espulsione,  il  questore
rilascia il permesso di soggiorno: 
   a) per minore eta',  salvo  l'iscrizione  del  minore  degli  anni
quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore
abbandonato, e' immediatamente informato il Tribunale per i minorenni
per i provvedimenti di competenza; 
   b) per motivi familiari  nei  confronti  degli  stranieri  che  si
trovano nelle documentate circostanze di cui all'articolo  19,  comma
2, lettera c), del testo unico; 
   c) per cure  mediche,  per  il  tempo  attestato  mediante  idonea
certificazione sanitaria nei confronti delle  donne  che  si  trovano
nelle circostanze di cui all'articolo 19, comma 2,  lettera  d),  del
testo unico; 
   d) per motivi umanitari negli altri casi, salvo che possa disporsi
l'allontanamento verso  uno  Stato  che  provvede  ad  accordare  una
protezione analoga contro le persecuzioni  di  cui  all'articolo  19,
comma 1, del testo unico. 
 
          Nota all'art. 28:
          -  Per  completezza  d'informazione  si  riporta  il  testo
          dell'art. 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
          (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
          "Art.  19 (Divieti di espulsione e di respingimento) (Legge
          6  marzo  1998,  n.  40, art. 17). - 1. In nessun caso puo'
          disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in
          cui  lo  straniero possa essere oggetto di persecuzione per
          motivi  di  razza,  di sesso, di lingua, di cittadinanza di
          religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o
          sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un
          altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
          2.  Non  e'  consentita  l'espulsione,  salvo  che nei casi
          previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:
          a)  degli  stranieri  minori  di  anni  diciotto,  salvo il
          diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
          b)  degli  stranieri  in possesso della carta di soggiorno,
          salvo il disposto dell'art. 9;
          c)  degli  stranieri conviventi con parenti entro il quarto
          grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana;
          d)  delle  donne  in  stato  di  gravidanza  o nei sei mesi
          successivi alla nascita del figlio cui provvedono".