Art. 31
            Nulla osta della questura e visto d'ingresso

  1.  L'autorizzazione  al lavoro, unitamente a copia della domanda e
della  documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 30, deve essere
presentata    alla    questura    territorialmente   competente   per
l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
  2. Il nulla osta provvisorio e' apposto in calce all'autorizzazione
entro  20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono,
nei  confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso
e  al  soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei
confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.
  3.  Il nulla osta puo' essere rifiutato qualora il datore di lavoro
a domicilio o titolare di un'impresa individuale, ovvero, negli altri
casi,  il  legale  rappresentante  ed  i  componenti  dell'organo  di
amministrazione  della  societa',  risultino  denunciati  per uno dei
reati  previsti  dal  testo  unico, ovvero per uno dei reati previsti
dagli  articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i
relativi  procedimenti  si  siano  conclusi  con un provvedimento che
esclude  il  reato  o  la  responsabilita'  dell'interessato,  ovvero
risulti  sia  stata  applicata  nei  loro  confronti  una  misura  di
prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
  4.  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo 30, corredata del nulla
osta di cui al presente articolo e' fatta pervenire a cura del datore
di  lavoro allo straniero interessato ed e' da questi presentata alla
rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del
visto  di ingresso, entro il termine di cui all'articolo 22, comma 5,
del testo unico.
  5.  Il  visto  di  ingresso  e  rilasciato  entro  30  giorni dalla
presentazione  della  domanda  previa verifica dei presupposti di cui
all'articolo 5.
 
          Note all'art. 31:
          -  Si  riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice
          di procedura penale:
          "Art.  380  (Arresto  obbligatorio  in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di polizia giudiziaria procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non  colposo,  consumato  o  tentato, per il quale la legge
          stabilisce  la  pena  all'ergastolo  o della reclusione non
          inferiore  nel  minimo  a cinque anni e nel massimo a venti
          anni.
          2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali
          e  gli  agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto
          di  chiunque  e'  colto  in  flagranza  di uno dei seguenti
          delitti non colposi, consumati o tentati:
          a)  delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel
          titolo  1  del  libro  II  del codice penale per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
          b)  delitto di devastazione o saccheggio previsti dall'art.
          419 del codice penale;
          c)  delitto  contro  l'incolumita'  pubblica  previsti  nel
          titolo  VI  del  libro II del codice penale, per i quali e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni;
          d)  delitto  di  riduzione in schiavitu' previsto dall'art.
          600,  delitto  di prostituzione minorile previsti dall'art.
          600-bis,  primo  comma,  delitto  di  pornografia  minorile
          previsto  dall'art.  600-ter,  commi  primo  e  secondo,  e
          delitto  di  iniziative  turistiche volte allo sfruttamento
          della    prostituzione    minorile    previsto    dall'art.
          600-quinquies del codice penale;
          e)   delitto   di  furto,  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante  prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977,
          n.  533,  o  taluna  delle  circostanze aggravanti previste
          dall'art.  625  comma  1,  numeri 1 e 2, prima ipotesi e 4,
          seconda ipotesi del codice penale;
          f)  delitto  di  rapina  previsto  dall'art. 628 del codice
          penale  e  di  estorsione previsto dall'art. 629 del codice
          penale;
          g)  delitti  di  illegale fabbricazione, introduzione nello
          Stato,  messa  in  vendita, cessione, detenzione e porto in
          luogo  pubblico  o  aperto  al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2,  terzo comma della legge 18
          aprile 1975, n. 110;
          h)  delitti  concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope
          puniti  a  norma dell'art. 73 del testo unico approvato con
          decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
          309,  salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5
          del medesimo articolo;
          i)  delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o di
          eversione  dell'ordine  costituzionale per i quali la legge
          stabilisce  la  pena  della  reclusione  non  inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci;
          l)   delitti   di  promozione,  costituzione,  direzione  e
          organizzazione    delle   associazioni   segrete   previste
          dall'art.  1  della  legge  25  gennaio  1982, n. 17, delle
          associazioni  di  carattere  militare  previste dall'art. 1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti  o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della
          legge   20  giugno  1952,  n.  645,  delle  organizzazioni,
          associazioni,  movimenti  o gruppi di cui all'art. 3, comma
          3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
          l-bis)  delitti  di partecipazione, promozione, direzione e
          organizzazione  della associazione di tipo mafioso prevista
          dall'art. 416-bis del codice penale;
          m)   delitti   di  promozione,  direzione,  costituzione  e
          organizzazione  della  associazione per delinquere prevista
          dall'art.   416,   commi  1  e  3  del  codice  penale,  se
          l'associazione  e' diretta alla commissione di piu' delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d),  f),  g),  i)  del  presente  comma. 3. Se si tratta di
          delitto  perseguibile  a querela, l'arresto in flagranza e'
          eseguito   se   la   querela   viene  proposta,  anche  con
          dichiarazione  resa oralmente all'ufficiale o all'agente di
          polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto
          dichiara  di  rimettere  la  querela,  l'arrestato e' posto
          immediatamente in liberta'".
          "Art.  381  (Arresto  facoltativo  in  flagranza). - 1. Gli
          ufficiali   e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  hanno
          facolta'  di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un
          delitto  non  colposo, consumato o tentato, per il quale la
          legge  stabilisce  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo  a  tre  anni,  ovvero di un delitto colposo per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          inferiore nel massimo a cinque anni.
          2.  Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno
          altresi'   facolta'  di  arrestare  chiunque  e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
          a)  peculato  mediante profitto dell'errore altrui previsto
          dall'art. 316 del codice penale;
          b)  corruzione  per  un atto contrario ai doveri di ufficio
          prevista  dagli  articoli  319,  comma  4  e 321 del codice
          penale;
          c)  violenza  o  minaccia  a  pubblico  ufficiale  prevista
          dall'art. 336, comma 2, del codice penale;
          d)  commercio  e somministrazione di medicinali guasti e di
          sostanze  alimentari  nocive  previsti dagli articoli 443 e
          444 del codice penale;
          e)  corruzione  di  minorenni  prevista  dall'art.  530 del
          codice penale;
          f)  lesione  personale  prevista  dall'art.  582 del codice
          penale;
          g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
          h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2,
          del codice penale;
          i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
          l)  appropriazione  indebita  prevista  dall'art.  646  del
          codice penale;
          m)  alterazione  di  armi  e fabbricazione di esplosivi non
          riconosciuti  previste dagli articoli 3 e 24, comma 1 della
          legge  18  aprile  1975, n. 110. 3. Se si tratta di delitto
          perseguibile  a querela, l'arresto in flagranza puo' essere
          eseguito   se   la   querela   viene  proposta,  anche  con
          dichiarazione  resa oralmente all'ufficiale o all'agente di
          polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto
          dichiara  di  rimettere  la  querela,  l'arrestato e' posto
          immediatamente in liberta'.
          4.  Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede
          all'arresto   in   flagranza   soltanto  se  la  misura  e'
          giustificata   dalla   gravita'   del  fatto  ovvero  dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze di fatto.
          4-bis.  Non e' consentito l'arresto della persona richiesta
          di  fornire  informazioni  dalla  polizia giudiziaria o dal
          pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle
          informazioni  o  il  rifiuto  di fornirle". - Si riporta il
          testo  dell'art.  22,  comma  5, del decreto legislativo 25
          luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse):
          "5.  L'autorizzazione  al  lavoro  subordinato  deve essere
          utilizzata  entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla data del
          rilascio".