Art. 31 Nulla osta della questura e visto d'ingresso 1. L'autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 30, deve essere presentata alla questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso. 2. Il nulla osta provvisorio e' apposto in calce all'autorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3. 3. Il nulla osta puo' essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societa', risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione. 4. l'autorizzazione di cui all'articolo 30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo e' fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed e' da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui all'articolo 22, comma 5, del testo unico. 5. Il visto di ingresso e rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda previa verifica dei presupposti di cui all'articolo 5.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale: "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena all'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo 1 del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione o saccheggio previsti dall'art. 419 del codice penale; c) delitto contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale, per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsti dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-quinquies del codice penale; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625 comma 1, numeri 1 e 2, prima ipotesi e 4, seconda ipotesi del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'". "Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2, del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale; f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale; g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2, del codice penale; i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze di fatto. 4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle". - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio".