Art. 33
    Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste

  1.  I  dati  di  cui  all'articolo  32  sono  immessi  nel  Sistema
informativo   lavoro  (S.I.L.)  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23
dicembre  1997,  n.  469,  e  sono posti a disposizione dei datori di
lavoro  e  delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del
lavoro.  Fino  alla  completa  attuazione del S.I.L., i dati medesimi
sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni
dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro con le modalita' previste
dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.  Le  richieste  di  autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di
rapporto  di  lavoro  sono  effettuate,  relativamente  ai nominativi
iscritti  nelle  liste, con le modalita' di cui agli articoli 30 e 31
del presente regolamento.
  3.  Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della
scelta  nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine
di  priorita'  di  iscrizione  nella  lista,  a  parita' di requisiti
professionali.
 
          Note all'art. 33:
          -  Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
          23  dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli
          enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
          lavoro,  a  norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
          59):
          "Art.  11  (Sistema  informativo  lavoro).  - 1. Il sistema
          informativo  lavoro,  di  seguito  denominato SIL, risponde
          alle  finalita'  ed  ai  criteri  stabiliti dall'art. 1 del
          decreto  legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39, e la sua
          organizzazione  e' improntata ai principi di cui alla legge
          31 dicembre 1996, n. 675.
          2.  Il  SIL  e'  costituito  dall'insieme  delle  strutture
          organizzative,  delle  risorse hardware, software e di rete
          relative  alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli
          1, 2 e 3.
          3.  Il  SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni
          di  indirizzo  politico-amministrativo,  ha caratteristiche
          nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi
          di  interoperabilita'  e delle architetture di cooperazione
          previste  dal  progetto  di  rete  unitaria  della pubblica
          amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale,  le  regioni.  gli enti locali, nonche' i soggetti
          autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro
          ai  sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di connessione e di
          scambio  dei  dati  tramite  il  SIL, le cui modalita' sono
          stabilite   sentita  l'Autorita'  per  l'informatica  nella
          pubblica amministrazione.
          4.  Le  imprese  di  fornitura  di  lavoro  temporaneo ed i
          soggetti  autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta
          di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di
          avvalersi  dei  servizi  di rete offerti dal SIL stipulando
          apposita  convenzione  con  il Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale.  I  prezzi,  i  cambi  e  le  tariffe,
          applicabili  alle  diverse tipologie di servizi erogati dal
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, sono
          determinati  annualmente,  sentito il parere dell'Autorita'
          per   l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica.  I proventi realizzati ai
          sensi  del  presente  comma  sono  versati  all'entrata del
          bilancio  dello Stato per essere assegnati, con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  ad  apposita unita' previsionale dello stato di
          previsione  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale.
          5.   Le   regioni  e  gli  enti  locali  possono  stipulare
          convenzioni,  anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui
          al  comma  4  per  l'accesso  alle  banche dati dei sistemi
          informativi  regionali e locali. In caso di accesso diretto
          o  indiretto  ai  dati  ed  alle  informazioni  del SIL, le
          regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
          del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale uno
          schema  di  convenzione  tipo.  Il  sistema  informativo in
          materia  di  occupazione  e  formazione professionale della
          camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato
          con   il   SIL   secondo  modalita'  da  definire  mediante
          convenzioni,  anche  a titolo oneroso, da stipulare con gli
          organismi  rappresentativi nazionali. Le medesime modalita'
          si  applicano  ai  collegamenti  tra  il SIL ed il registro
          delle  imprese  delle  camere  di  commercio secondo quanto
          previsto  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7
          dicembre 1995, n. 581.
          6.  Le  attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del
          SIL  sono  esercitate  dal  Ministero  del  lavoro  e della
          previdenza  sociale  nel  rispetto  di quanto stabilito dal
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
          7.  Sono attribuite alle regioni le attivita' di conduzione
          e  di  manutenzione degli impianti tecnologici delle unita'
          operative  regionali  e  locali. Fatte salve l'omogeneita',
          l'interconnessione  e  la  fruibilita' da parte del livello
          nazionale  del  SIL,  le  regioni e gli enti locali possono
          provvedere  allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La
          gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni
          e   degli   enti  locali  sono  disciplinate  con  apposita
          convenzione  tra  i  medesimi  soggetti  e il Ministero del
          lavoro   e   della   previdenza   sociale,   previo  parere
          dell'organo tecnico di cui al comma 8.
          8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e tecnologica
          del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa
          e  gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad
          esso  collegati,  e'  istituito,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un
          organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del
          lavoro   e  della  previdenza  sociale,  le  regioni  e  le
          amministrazioni locali in materia di SIL.
          9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento
          dell'organo  tecnico  di  cui al comma 8 sono stabiliti con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica.
          10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con
          decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
          ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei
          destinatari".  -  Si  riporta  il  testo dell'art. 25 della
          legge  7 agosto 1990, n. 241 (per l'argomento v. nelle note
          all'art. 32):
          "Art.  25.  - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
          esame  ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
          nei  modi  e  con  i  limiti indicati dalla presente legge.
          L'esame  dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
          subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
          salve  le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
          i diritti di ricerca e di visura.
          2.  La  richiesta  di  accesso  ai  documenti  deve  essere
          motivata.  Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
          3.   Il   rifiuto,   il   differimento   e  la  limitazione
          dell'accesso  sono  ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati.
          4.  Trascorsi  inutilmente  trenta  giorni dalla richiesta,
          questa si intende rifiutata.
          5.  Contro  le determinazioni amministrative concernenti il
          diritto  di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e' dato
          ricorso,   nel  termine  di  trenta  giorni,  al  tribunale
          amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in camera di
          consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
          per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
          che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
          e'  appellabile,  entro  trenta giorni dalla notifica della
          stessa,  al  Consiglio  di  Stato,  il  quale decide con le
          medesime modalita' e negli stessi termini.
          6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il
          giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
          l'esibizione dei documenti richiesti".