Art. 41
          Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari

    1.  Gli  uffici  della pubblica amministrazione che rilasciano un
  titolo   autorizzatorio   o   abilitativo  per  lo  svolgimento  di
  un'attivita'  di  lavoro  autonomo,  e le Direzioni provinciali del
  lavoro  che  procedono  all'iscrizione nelle liste di collocamento,
  sono  tenuti  a  comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico
  dei   lavoratori   extracomunitari   costituito  presso  l'Istituto
  nazionale   per   la  previdenza  sociale  per  le  annotazioni  di
  competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e' utilizzato, a
  norma  dell'articolo  14  del  presente  regolamento, per un motivo
  diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al
  predetto  Archivio  e' effettuata, in via informatica o telematica,
  dalla  questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo
  dei  permessi  di  soggiorno,  delle  comunicazioni  concernenti le
  iscrizioni o variazioni anagrafiche Previste dall'articolo 6, comma
  7,  del  testo  unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a
  norma dall'articolo 7, del medesimo testo unico.
 
          Note all'art. 41:
          - Per il testo dell'art. 6, comma 7 del decreto legislativo
          25  luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse), v. nelle note all'art. 42. - Si riporta il testo
          dell'art.  7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
          (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
          "Art.  7  (Obblighi  dell'ospitante e del datore di lavoro)
          (regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, art. 147). - 1.
          Chiunque,  a  qualsiasi  titolo, da' alloggio ovvero ospita
          uno  straniero  o  apolide, anche se parente o affine, o lo
          assume  per  qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero
          cede  allo  stesso  la  proprieta'  o  il godimento di beni
          immobili,  rustici  o  urbani,  posti  nel territorio dello
          Stato,  e'  tenuto  a  darne  comunicazione  scritta, entro
          quarantotto ore, all'autorita locale di pubblica sicurezza.
          2.  La  comunicazione comprende, oltre alle generalita' del
          denunciante,  quelle dello straniero o apolide, gli estremi
          del  passaporto  o  del documento di identificazione che lo
          riguardano,  l'esatta  ubicazione dell'immobile ceduto o in
          cui  la persona e alloggiata, ospitata o presta servizio ed
          il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta".