Art. 45
                         Iscrizione scolastica

    1.  I  minori  stranieri  presenti sul territorio nazionale hanno
  diritto  all'istruzione  indipendentemente  dalla regolarita' della
  posizione  in  ordine  al  loro  soggiorno,  nelle forme e nei modi
  previsti  per  i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo
  scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione
  dei  minori  stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado
  avviene  nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.
  Essa   puo'   essere   richiesta  in  qualunque  periodo  dell'anno
  scolastico.  I  minori stranieri privi di documentazione anagrafica
  ovvero  in  possesso di documentazione irregolare o incompleta sono
  iscritti con riserva.
    2.  L'iscrizione  con riserva non pregiudica il conseguimento dei
  titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e
  grado.   In   mancanza   di  accertamenti  negativi  sull'identita'
  dichiarata  dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato
  con  i  dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I
  minori  stranieri  soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti
  alla  classe  corrispondente  all'eta'  anagrafica,  salvo  che  il
  collegio  dei  docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa,
  tenendo conto:
  a) dell'ordinamento   degli   studi   del   Paese   di  provenienza
     dell'alunno,  che  puo'  determinare l'iscrizione ad una classe,
     immediatamente   inferiore   o   superiore   rispetto  a  quella
     corrispondente all'eta' anagrafica;
  b) dell'accertamento   di   competenze,   abilita'   e  livelli  di
     preparazione dell'alunno:
  c) del  corso  di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese
     di provenienza:
  d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
    3.  Il  collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione
  degli  alunni stranieri nelle classi: la ripartizione e' effettuata
  evitando   comunque  la  costituzione  di  classi  in  cui  risulti
  predominante la presenza di alunni stranieri.
    4.  Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di
  competenza  dei  singoli alunni stranieri il necessario adattamento
  dei  programmi  di insegnamento; allo scopo possono essere adottati
  specifici  interventi  individualizzati  o per gruppi di alunni per
  facilitare  l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove
  possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento
  della  conoscenza e della pratica della lingua italiana puo' essere
  realizzata  altresi'  mediante  l'attivazione di corsi intensivi di
  lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito
  delle  attivita'  aggiuntive  di  insegnamento  per l'arricchimento
  dell'offerta formativa.
    5.  Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri
  e  alle  modalita' per la comunicazione tra la scuola e le famiglie
  degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con
  l'ente  locale,  l'istituzione'  scolastica si avvale dell'opera di
  mediatori culturali qualificati.
    6.  Allo  scopo  di realizzare l'istruzione o la formazione degli
  adulti  stranieri  il Consiglio di circolo e di istituto promuovono
  intese   con   le   associazioni   straniere,   le   rappresentanze
  diplomatiche  consolari  dei  Paesi  di  provenienza, ovvero con le
  organizzazioni   di  volontariato  iscritte  nel  Registro  di  cui
  all'articolo  52, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per
  attivare   progetti   di   accoglienza;  iniziative  di  educazione
  interculturale;  azioni  a  tutela  della cultura e della lingua di
  origine  e  lo studio delle lingue straniere piu' diffuse a livello
  internazionale.
    7.  Per  le  finalita' di cui all'articolo 38, comma 7, del testo
  unico,   le   istituzioni  scolastiche  organizzano  iniziative  di
  educazione  interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli
  organismi deputati all'istruzione e alla formazione in eta' adulta,
  di  corsi  di  alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di
  corsi  di  lingua  italiana;  di  percorsi di studio finalizzati al
  conseguimento  del  titolo  della  scuola dell'obbligo; di corsi di
  studio  per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma
  di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione
  del  personale  e  tutte  le  altre  iniziative  di studio previste
  dall'ordinamento  vigente.  A  tal  fine le istituzioni scolastiche
  possono  stipulare  convenzioni  ed  accordi  nei  casi  e  con  le
  modalita' previste dalle disposizioni in vigore.
    8.  Il  Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della
  direttiva  sulla  formazione  per  l'aggiornamento  in servizio del
  personale  ispettivo,  direttivo  e docente, detta disposizioni per
  attivare  i  progetti  nazionali  e locali sul tema dell'educazione
  interculturale.  Dette  iniziative  tengono  conto delle specifiche
  realta'   nelle  quali  vivono  le  istituzioni  scolastiche  e  le
  comunita'  degli  stranieri,  al  fine di favorire la loro migliore
  integrazione nella comunita' locale.
 
          Nota all'art. 45:
          -  Si  riporta  il testo dell'art. 38, comma 7, del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
          "7.  Con  regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma
          1,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, sono dettate le
          disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
          indicazione:
          a)  delle  modalita' di realizzazione di specifici progetti
          nazionali    e    locali,   con   particolare   riferimento
          all'attivazione  di  corsi  intensivi  di  lingua  italiana
          nonche'  dei  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale  ispettivo.  direttivo  e docente delle scuole di
          ogni  ordine  e  grado  e dei criteri per l'adattamento dei
          programmi di insegnamento:
          b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e
          degli  studi  effettuati  nei  paesi di provenienza ai fini
          dell'inserimento  scolastico,  nonche'  dei criteri e delle
          modalita'  di  comunicazione  con  le famiglie degli alunni
          stranieri,  anche  con  l'ausilio  di  mediatori  culturali
          qualificati;
          c)  dei  criteri  per  l'iscrizione  e  l'inserimento nelle
          classi  degli  stranieri  provenienti  dall'estero,  per la
          ripartizione  degli  alunni  stranieri  nelle  classi e per
          l'attivazione   di   specifiche   attivita'   di   sostegno
          linguistico;
          d)  dei  criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai
          commi 4 e 5".