Art. 47
             Abilitazione all'esercizio della professione

    1.  Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata
  non   superiore   alle   documentate   necessita',  possono  essere
  rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea
  presso  una universita' italiana, per l'espletamento degli esami di
  abilitazione all'esercizio professionale.
    2.  Il  superamento  degli  esami  di  cui al comma 1, unitamente
  all'adempimento  delle  altre  condizioni  richieste  dalla  legge,
  consente  l'iscrizione  negli albi professionali, indipendentemente
  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,  salvo che questa sia
  richiesta  a  norma  dell'articolo  37  del  decreto  legislativo 3
  febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni e integrazioni.
  L'aver  soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni e'
  titolo di priorita' rispetto ad altri cittadini stranieri.
 
          Nota all'art. 47:
          -  Si  riporta  il  testo  vigente dell'art. 37 del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
          "Art.   37   (Accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri
          dell'Unione  europea).  - 1. I cittadini degli Stati membri
          dell'Unione  europea  possono  accedere  ai posti di lavoro
          presso  le  amministrazioni  pubbliche  che  non  implicano
          esercizio diretto o indiretto di publici poteri, ovvero non
          attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
          2.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          ai  sensi  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo'
          prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,
          nonche'   i   requisiti   indispensabili   all'accesso  dei
          cittadini di cui al comma 1.
          3.  Nei  casi  in cui non sia intervenuta una disciplina di
          livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio
          e  professionali si provvede con decreto del presidente del
          Consiglio  dei  Ministri, adottato su proposta dei Ministri
          competenti.   Con   eguale   procedura   si  stabilisce  la
          equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti
          ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina".