Art. 54 Iscrizione nel Registro 1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, e' disposta dal Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo 25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c). 2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione e' comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione e' da ritenersi avvenuta. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'alloggiamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivita' svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovra' essere invece comunicato tempestivamente. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, puo' effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le tonalita' dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato. 5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro e' comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.