Art. 54
                        Iscrizione nel Registro

    1.  L'iscrizione  degli  organismi  privati,  degli  enti e delle
  associazioni  nel  registro di cui all'articolo 52, e' disposta dal
  Ministro  per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, sentita
  la  Commissione  di  cui  all'articolo  25,  comma 2, limitatamente
  all'iscrizione  alla  sezione  di  cui  all'articolo  52,  comma 1,
  lettera c).
    2.  L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione e'
  comunicato  entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine
  l'iscrizione e' da ritenersi avvenuta.
    3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli
  affari sociali, provvede all'alloggiamento annuale del registro, di
  cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le
  associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio
  di  ogni anno una relazione sull'attivita' svolta. Ogni cambiamento
  sostanziale  di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovra'
  essere invece comunicato tempestivamente.
    4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli
  affari   sociali,   puo'   effettuare  controlli  o  richiedere  la
  trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non
  compatibili  con  le  tonalita'  dei  soggetti  di  cui al comma 1,
  comporta  la  cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di
  comunicazione all'interessato.
    5.  L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli
  enti  iscritte al registro e' comunicato annualmente alle regioni e
  alle province autonome.