Art. 6
                Visti per ricongiungimento familiare

  1.   Per   i   visti  relativi  ai  ricongiungimenti  familiari  il
richiedente   deve   munirsi  preventivamente  di  nulla  osta  della
questura,  indicando le generalita' delle persone per le quali chiede
il ricongiungimento e presentando:
a) la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti
   di  cui  all'articolo  28,  comma  1,  del  testo  unico, o idonea
   documentazione  attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato
   membro dell'Unione Europea;
b) la  documentazione attestante la disponibilita' del reddito di cui
   all'articolo 29, comma 3. lettera b), del testo unico;
c) la  documentazione  attestante la disponibilita' di un alloggio, a
   norma  dell'articolo  29, comma lettera a), del testo unico. A tal
   fine   l'interessato  deve  produrre  l'attestazione  dell'ufficio
   comunale  circa  la  sussistenza  dei requisiti di cui al predetto
   articolo  del  testo  unico  ovvero  il  certificato  di idoneita'
   igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale
   competente per territorio.
  2.   La   Questura   rilascia   ricevuta   della  domanda  e  della
documentazione  presentata  mediante  apposizione,  sulla copia della
domanda  e  degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla
dell'addetto  alla  ricezione.  Verificata la sussistenza degli altri
requisiti  e  condizioni,  la questura rilascia entro 90 giorni dalla
ricezione  il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da
parte   dell'autorita'   consolare   italiana,  della  documentazione
comprovante  i  presupposti  di  parentela,  coniugio,  minore eta' o
inabilita' al lavoro e di convivenza.
  Le  autorita'  consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2,
ovvero,  se  sono  trascorsi novanta giorni dalla presentazione della
domanda  di  nulla  osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli
atti  contrassegnati  a  norma  del medesimo comma 1, ed acquisita la
documentazione   comprovante   i  presupposti  di  cui  al  comma  2,
rilasciano  il  visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e
della documentazione di viaggio.
 
          Note all'art. 6:
          -  Si  riporta  il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
          "1.  Il  diritto  a  mantenere  o  a  riacquistare l'unita'
          familiare   nei   confronti   dei  familiari  stranieri  e'
          riconosciuto,  alle  condizioni previste dal presente testo
          unico,  agli  stranieri titolari di carta di soggiorno o di
          permesso  di  soggiorno  di durata non inferiore a un anno,
          rilasciato  per  lavoro  subordinato  o per lavoro autonomo
          ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi". - Per
          il  testo  dell'art.  29,  comma  3,  lettere  a) e b), del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento
          v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 5.