Art. 6 Visti per ricongiungimento familiare 1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalita' delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando: a) la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; b) la documentazione attestante la disponibilita' del reddito di cui all'articolo 29, comma 3. lettera b), del testo unico; c) la documentazione attestante la disponibilita' di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneita' igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. 2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia entro 90 giorni dalla ricezione il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o inabilita' al lavoro e di convivenza. Le autorita' consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): "1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei familiari stranieri e' riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi". - Per il testo dell'art. 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 5.