Art. 60
                Attivita' delle Amministrazioni statali

    1.  Gli  interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono
  Finanziati  ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo
  le   priorita'   indicate   dal   documento  programmatico  di  cui
  all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
    2.  Il  Ministro per la solidarieta' sociale promuove e coordina,
  d'intesa   con   i   Ministri   interessati,   i   programmi  delle
  amministrazioni  statali  presentati al Dipartimento per gli affari
  sociali   entro   sei  mesi  dalla  pubblicazione  del  decreto  di
  ripartizione del Fondo.
    3.  Le  amministrazioni  statali predispongono i propri programmi
  anche   avvalendosi   delle   associazioni  di  stranieri  e  delle
  organizzazioni  stabilmente  operanti  in  loro favore iscritte nel
  registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).
    4.  Le  amministrazioni  statali,  entro  un  anno  dalla data di
  erogazione  del finanziamento, presentano una relazione al Ministro
  per  la  solidarieta'  sociale  sullo  stato  di  attuazione  degli
  interventi  previsti  nei rispettivi programmi sulla loro efficacia
  sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.
 
          Nota all'art. 60:
          -   Per   il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 14.