Art. 8
           Uscita dal territorio dello Stato e reingresso

  1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in
uno  Stato  non  appartenente  allo  spazio di libera circolazione e'
tenuto  a  sottoporsi  ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto
obbligo  al  personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto
il  timbro di uscita munito dell' indicazione del valico di frontiera
e della data.
  2.  Per  lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo
esserne  uscito,  intende  farvi ritorno, il reingresso e' consentito
previa   esibizione  al  controllo  di  frontiera  del  passaporto  o
documento  equivalente  e  del  permesso  di  soggiorno  in  corso di
validita'.
  3.  Lo  straniero  il  cui documento di soggiorno e' scaduto da non
piu'  di  60  giorni,  per  rientrare  nel territorio dello Stato, e'
tenuto   a   munirsi   di   visto  di  reingresso,  rilasciato  dalla
rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  nel  Paese  di
provenienza previa esibizione del documento scaduto.
  4.  Lo straniero privo del documento di soggiorno, perche' smarrito
o  sottratto,  e'  tenuto  a  richiedere  il visto di reingresso alla
competente  rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della
denuncia  del  furto  o  dello smarrimento, il visto di reingresso e'
rilasciato  previa  verifica  dell'esistenza  del  provvedimento  del
questore concernente il soggiorno.
  5.  Lo  straniero  in possesso della carta di soggiorno rientra nel
territorio  dello  Stato  mediante  la sola esibizione della carta di
soggiorno e del passaporto o documento equivalente.