Art. 10
                              Sanzioni

  1.  Chiunque  immette  nel mercato, distribuisce in qualunque forma
ovvero  installa  apparecchiature non conformi agli articoli 3 e 4 e'
assoggettato  alla  sanzioneamministrativa del pagamento di una somma
da  lire  otto  milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di
una  somma  da  lire  quarantamila  a  lire  duecentoquarantamila per
ciascuna   apparecchiatura.  Alla  stessa  sanzione  e'  assoggettato
chiunque   apporta  modifiche  alle  apparecchiature  che  comportano
mancata  conformita' agli articoli predetti. In ogni caso la sanzione
amministrativa  non  puo'  superare  la  somma  complessiva  di  lire
duecentomilioni.
  2.  Chiunque  promuove  pubblicita'  per  apparecchiature  che  non
rispettano  le  prescrizioni  degli  articoli  3  e  4  ovvero  viola
l'obbligo  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  e' assoggettato alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquemilioni a lire trentamilioni.
  3.  Sono  assoggettate  a  sequestro  le  apparecchiature  che sono
immesse nel mercato e che risultano:
    a) non conformi alle disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 4, e
dell'articolo 4;
    b) prive della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2.
  4.  Le  apparecchiature  sono  confiscate  qualora,  nei  sei  mesi
successivi  alla  esecuzione del sequestro, non si e' provveduto alla
regolarizzazione ovvero al ritiro dal mercato delle medesime.
  5.   Fatto   salvo   il  disposto  dell'articolo  5,  comma  3,  e'
assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire dieci milioni a lire cento milioni chiunque:
    a)  fornisce  servizi  televisivi  completamente numerici che non
impiegano sistemi di trasmissione conformi alle norme tecniche DVB;
    b)   installa  o  fornisce  reti  di  trasmissione  completamente
numeriche  aperte  al pubblico utilizzate per la fornitura di servizi
televisivi  non in grado di distribuire i servizi televisivi numerici
conformi   alle   norme  tecniche  DVB,  inclusi  quelli  in  formato
panoramico;
    c)   installa  o  fornisce  reti  televisive  via  cavo  che  non
diffondono i servizi televisivi ricevuti in formato panoramico almeno
nel formato 16:9.
  6.  Nei  casi di cui al comma 5, il Ministero delle comunicazioni o
l'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle
rispettive  competenze,  possono  sospendere,  previa contestazione e
diffida, il servizio per un periodo da dieci giorni fino a un massimo
di  sei  mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione e
diffida,    si    procede    alla    revoca   della   concessione   o
dell'autorizzazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 maggio 1999
              Il Presidente del Senato della Repubblica
 nell'esercizio  delle  funzioni  del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 86 della Costituzione
                               MANCINO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
                                   Ronchi, Ministro dell'ambiente
                                   Bindi, Ministro della sanita'
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Diliberto, Ministro di grazia e
                                  giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio   e   della   programmazione
                                  economica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto