Art. 3
             Promozione di sintonizzatoridecodificatori
                  standard collegabili a piu' reti

  1.  I  sintonizzatori  - decodificatori per la ricezione di segnali
televisivi  numerici  consentono la ricomposizione dei segnali stessi
secondo  l'algoritmo  comune  europeo  nonche'  la  riproduzione  dei
segnali  trasmessi in chiaro. Fino alla determinazione degli standard
dei  sintonizzatori  -  decodificatori da parte dell'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 6,
lettera a), n. 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo
2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  marzo  1999,  n.  78, si applica il
decreto  del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio
1997, n. 307.
  2.  La  rispondenza  dei  sintonizzatori decodificatori al presente
decreto e' attestata mediante dichiarazione di conformita' al decreto
medesimo   rilasciata   dal  fabbricante  o  dal  suo  rappresentante
stabilito nell'Unione europea oppure mediante certificazione di esame
del  tipo  rilasciata  da  un  organismo  riconosciuto, riportate nel
manuale d'uso.
  3.  La  documentazione  di  cui al comma 2 e' tenuta a disposizione
delle   autorita'   competenti   durante   i  dieci  anni  successivi
all'immissione     nel     mercato    dell'ultimo    esemplare    del
sintonizzatoredecodificatore dal fabbricante o dal suo rappresentante
se   stabiliti   nell'Unione   europea  o,  in  caso  contrario,  dal
responsabile dell'immissione nel mercato.
  4.  Agli  stessi  fini di cui al comma 1, i televisori provvisti di
sintonizzatoredecodificatore  integrato  sono equipaggiati almeno con
la presa di interfaccia conforme alla norma europea EN 50221.
 
           Note all'art. 3:
            -  Il  comma  6,    lettera a), n. 4), all'art. 1   della
          citata legge 31 luglio 1997, n. 249, cosi' recita:
             "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
            a)  la commissione  per le  infrastrutture   e le    reti
          esercita  le seguenti funzioni:
              1)-3) (Omissis);
            4)     sentito    il  parere    del    Ministero    delle
          comunicazioni     e     nel  rispetto     della   normativa
          comunitaria  determina   gli standard  per i decodificatori
          in modo da favorire la fruibilita' del servizio".
            - Il comma 2 dell'art. 2   del  citato  decreto-legge  30
          gennaio  1999, n. 15, convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 29  marzo 1999, n.  78, cosi' recita:
            "2. I decodificatori  devono  consentire  la  fruibilita'
          delle  diverse  offerte  di  programmi digitali con accesso
          condizionato e la ricezione dei  programmi  radiotelevisivi
          digitali    in  chiaro  mediante  l'utilizzo  di  un  unico
          apparato. Dal 1  gennaio 2000 la commercializzazione  e  la
          distribuzione  di  apparati  non    conformi  alle predette
          caratteristiche sono vietate".
            -  Il  decreto  del  Ministro    delle  poste   e   delle
          telecomunicazioni  25  luglio    1997,    n.   307,   reca:
          "Regolamento  recante  le  specifiche tecniche  relative al
          sintonizzatoredecodificatore  per    ricezione  di  segnali
          numerici  televisivi,  sonori e dati, in chiaro o criptati,
          via cavo e via satellite, denominato: ''set top box.''".