Art. 3 Promozione di sintonizzatoridecodificatori standard collegabili a piu' reti 1. I sintonizzatori - decodificatori per la ricezione di segnali televisivi numerici consentono la ricomposizione dei segnali stessi secondo l'algoritmo comune europeo nonche' la riproduzione dei segnali trasmessi in chiaro. Fino alla determinazione degli standard dei sintonizzatori - decodificatori da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, si applica il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307. 2. La rispondenza dei sintonizzatori decodificatori al presente decreto e' attestata mediante dichiarazione di conformita' al decreto medesimo rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nell'Unione europea oppure mediante certificazione di esame del tipo rilasciata da un organismo riconosciuto, riportate nel manuale d'uso. 3. La documentazione di cui al comma 2 e' tenuta a disposizione delle autorita' competenti durante i dieci anni successivi all'immissione nel mercato dell'ultimo esemplare del sintonizzatoredecodificatore dal fabbricante o dal suo rappresentante se stabiliti nell'Unione europea o, in caso contrario, dal responsabile dell'immissione nel mercato. 4. Agli stessi fini di cui al comma 1, i televisori provvisti di sintonizzatoredecodificatore integrato sono equipaggiati almeno con la presa di interfaccia conforme alla norma europea EN 50221.
Note all'art. 3: - Il comma 6, lettera a), n. 4), all'art. 1 della citata legge 31 luglio 1997, n. 249, cosi' recita: "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni: 1)-3) (Omissis); 4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio". - Il comma 2 dell'art. 2 del citato decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, cosi' recita: "2. I decodificatori devono consentire la fruibilita' delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. Dal 1 gennaio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate". - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307, reca: "Regolamento recante le specifiche tecniche relative al sintonizzatoredecodificatore per ricezione di segnali numerici televisivi, sonori e dati, in chiaro o criptati, via cavo e via satellite, denominato: ''set top box.''".