Art. 6 Promozione della sperimentazione di servizi televisivi numerici terrestri 1. E' consentita la sperimentazione di servizi televisivi numerici terrestri secondo le norme tecniche DVB da parte dei concessionari e degli altri soggetti all'uopo autorizzati utilizzando le frequenze assegnate dal Ministero delle comunicazioni. 2. Per la sperimentazione sono impiegate tecniche che ottimizzano l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze e consentono l'irradiazione di segnali con potenze contenute, nel rispetto delle disposizioni in materia di vincoli ambientali e di salvaguardia della salute umana.