Art. 6
             Promozione della sperimentazione di servizi
                    televisivi numerici terrestri

  1.  E' consentita la sperimentazione di servizi televisivi numerici
terrestri  secondo le norme tecniche DVB da parte dei concessionari e
degli  altri  soggetti  all'uopo autorizzati utilizzando le frequenze
assegnate dal Ministero delle comunicazioni.
  2.  Per  la sperimentazione sono impiegate tecniche che ottimizzano
l'utilizzazione  dello  spettro  delle  radiofrequenze  e  consentono
l'irradiazione  di  segnali con potenze contenute, nel rispetto delle
disposizioni in materia di vincoli ambientali e di salvaguardia della
salute umana.