Art. 7. Accesso condizionato a servizi televisivi numerici a pagamento 1. I fornitori di servizi ad accesso condizionato utilizzano sistemi tali da non rendere ingiustificatamente costoso il controllo dei segnali in transito e da consentire il pieno controllo dei servizi medesimi da parte di distributori secondari di servizi ad accesso condizionato che utilizzano reti televisive via cavo. 2. Indipendentemente dai mezzi di trasmissione utilizzati e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i fornitori di servizi ad accesso condizionato che espletano anche le attivita' di produzione di servizi televisivi numerici o di gestione di chiavi di accesso per sistemi ad accesso condizionato o di commercializzazione o distribuzione di servizi televisivi numerici offrono tali servizi alle emittenti che ne facciano richiesta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ed in conformita' alla vigente legislazione in materia di concorrenza. Essi tengono una contabilita' separata per la loro attivita' di prestazione di servizi ad accesso condizionato.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 15/1999, si veda nelle note all'art. 3.