Art. 7.
              Accesso condizionato a servizi televisivi
                        numerici a pagamento
  1.  I  fornitori  di  servizi  ad  accesso  condizionato utilizzano
sistemi  tali da non rendere ingiustificatamente costoso il controllo
dei  segnali  in  transito  e  da  consentire  il pieno controllo dei
servizi  medesimi  da  parte  di distributori secondari di servizi ad
accesso condizionato che utilizzano reti televisive via cavo.
  2.  Indipendentemente  dai mezzi di trasmissione utilizzati e ferme
restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge  30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 marzo 1999, n. 78, i fornitori di servizi ad accesso
condizionato  che  espletano  anche  le  attivita'  di  produzione di
servizi  televisivi  numerici  o di gestione di chiavi di accesso per
sistemi   ad   accesso   condizionato   o  di  commercializzazione  o
distribuzione  di  servizi  televisivi  numerici offrono tali servizi
alle   emittenti   che  ne  facciano  richiesta  a  condizioni  eque,
ragionevoli  e  non  discriminatorie  ed  in conformita' alla vigente
legislazione in materia di concorrenza. Essi tengono una contabilita'
separata  per  la loro attivita' di prestazione di servizi ad accesso
condizionato.
 
           Nota all'art. 7:
            -  Per    il  testo  dell'art.  2,    comma 2, del citato
          decreto-legge n.  15/1999, si veda nelle note all'art. 3.