Art. 8 Mezzi di tutela e controversie 1. In caso di violazione delle disposizioni del presente decreto od in caso di controversie e' ammesso reclamo all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che decide entro novanta giorni. 2. Avverso la decisione dell'Autorita' e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.