Art. 8
                   Mezzi di tutela e controversie

  1. In caso di violazione delle disposizioni del presente decreto od
in  caso  di  controversie  e'  ammesso  reclamo all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni che decide entro novanta giorni.
  2.  Avverso  la  decisione  dell'Autorita'  e'  ammesso  ricorso al
tribunale amministrativo regionale del Lazio.