Art. 9
                      Sorveglianza e controllo

  1.  Gli  organi  di polizia o il personale autorizzato degli organi
centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono ai
controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto.
  2.  I  controlli di cui al comma 1 sono volti ad accertare anche la
presenza  della  marcatura  prescritta  dal  decreto  legislativo  12
novembre  1996,  n.  615,  e  dell'etichetta  di  cui  al decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985.
  3. I controlli sono svolti:
    a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli
importatori,  i  grossisti, i distributori, i dettaglianti e, in caso
di interferenze, presso gli utilizzatori;
    b)  mediante  ispezioni  presso  i fornitori ed i distributori di
servizi nonche' presso le emittenti.
  4.  Espletati  i  controlli,  i  soggetti di cui al comma 1 possono
disporre  ulteriori  verifiche.  A  tale  fine  viene  verificato  il
rispetto    delle   prescrizioni   tecniche   presso   i   laboratori
dell'Istituto   superiore  delle  comunicazioni  e  delle  tecnologie
dell'informazione. In sede di verifiche tecniche si ammettono, per le
misure  in  decibel (dB), limiti piu' favorevoli di 2 dB. Di norma le
verifiche  sono  eseguite su un unico esemplare dell'apparecchiatura;
in caso negativo, a richiesta dell'interessato ed a sue cure e spese,
le  prove sono eseguite presso lo stesso Istituto su altri due o piu'
esemplari  fino  ad un massimo di dodici: si applica, in tal caso, il
metodo  statistico  di  cui  all'allegato  A, punto 7, al decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985.
  5.  I  risultati  dei  controlli  e  delle prove sono comunicati ai
soggetti  interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo
delle apparecchiature.
  6.  I  soggetti  di  cui  al comma 3 sono tenuti al pagamento delle
spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato
il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora,
al  termine  del procedimento, non vengano rilevate irregolarita', le
apparecchiature  sono restituite ai medesimi soggetti entro lo stesso
termine di cui al comma 5.
 
           Note all'art. 9:
            -   Il   decreto    legislativo  12  novembre  1996,   n.
          615,  reca:  "Attuazione  della direttiva   89/336/CEE  del
          Consiglio   del      3  maggio  1989,     in  materia    di
          ravvicinamento   delle legislazioni    degli  Stati  membri
          relative  alla compatibilita' elettromagnetica,  modificata
          ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28
          aprile  1992, dalla direttiva  93/68/CEE del Consiglio  del
          22 luglio 1993  e della direttiva 93/97/CEE  del  Consiglio
          del 29 ottobre 1993".
            Per  il  decreto    del  Ministro  delle  poste   e delle
          telecomunicazioni 25 giugno 1985, si veda nelle  note  alle
          premesse.