Art. 9 Sorveglianza e controllo 1. Gli organi di polizia o il personale autorizzato degli organi centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono ai controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto. 2. I controlli di cui al comma 1 sono volti ad accertare anche la presenza della marcatura prescritta dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e dell'etichetta di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985. 3. I controlli sono svolti: a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli importatori, i grossisti, i distributori, i dettaglianti e, in caso di interferenze, presso gli utilizzatori; b) mediante ispezioni presso i fornitori ed i distributori di servizi nonche' presso le emittenti. 4. Espletati i controlli, i soggetti di cui al comma 1 possono disporre ulteriori verifiche. A tale fine viene verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. In sede di verifiche tecniche si ammettono, per le misure in decibel (dB), limiti piu' favorevoli di 2 dB. Di norma le verifiche sono eseguite su un unico esemplare dell'apparecchiatura; in caso negativo, a richiesta dell'interessato ed a sue cure e spese, le prove sono eseguite presso lo stesso Istituto su altri due o piu' esemplari fino ad un massimo di dodici: si applica, in tal caso, il metodo statistico di cui all'allegato A, punto 7, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985. 5. I risultati dei controlli e delle prove sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo delle apparecchiature. 6. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non vengano rilevate irregolarita', le apparecchiature sono restituite ai medesimi soggetti entro lo stesso termine di cui al comma 5.
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, reca: "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e della direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993". Per il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985, si veda nelle note alle premesse.