Art. 10.
                           S a n z i o n i
  1. I  detentori di  apparecchi contenenti  PCB che  non effettuano,
ovvero effettuano in modo incompleto  o inesatto, la comunicazione di
cui  all'articolo   3,  comma   3,  sono   puniti  con   la  sanzione
amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
  2. I  detentori di  trasformatori contenenti  PCB che  li impiegano
omettendo di rendere la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4,
sono puniti con la sanzione  amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
  3. I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre
le etichette,  ovvero le appongono  in violazione di  quanto disposto
dall'articolo  6,   sono  puniti   con  la   sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
  4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 7, comma
2, e' punito  con la pena dell'arresto  da tre mesi ad un  anno e con
l'ammenda  da  lire   duemilionicinquecentomila  a  lire  venticinque
milioni.
  5.  Chiunque contravviene  ai  divieti di  cui  all'articolo 8,  e'
punito  con  la pena  dell'arresto  da  sei mesi  a  due  anni e  con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.