Art. 10. S a n z i o n i 1. I detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, ovvero effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 2. I detentori di trasformatori contenenti PCB che li impiegano omettendo di rendere la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 3. I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre le etichette, ovvero le appongono in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire duemilionicinquecentomila a lire venticinque milioni. 5. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 8, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.