Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
  a) PCB:
  1) i policlorodifenili;
  2) i policlorotrifenili;
  3)         il          monometiltetraclorodifenilmetano,         il
monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano;
  4)  ogni miscela  che  presenti una  concentrazione complessiva  di
qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso;
  b) apparecchi contenenti PCB:  qualsiasi apparecchio che contiene o
e'  servito a  contenere  PCB  e che  non  ha  costituito oggetto  di
decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB
sono considerati contenenti PCB a  meno che sussistono fondati motivi
di presumere il contrario;
  c)  PCB  usati: qualsiasi  PCB  considerato  rifiuto ai  sensi  del
decreto   legislativo  5   febbraio   1997,  n.   22,  e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  d) detentore: la persona fisica  o la persona giuridica che detiene
PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;
  e)  decontaminazione:   l'insieme  delle  operazioni   che  rendono
riutilizzabili o riciclabili o  eliminabili nelle migliori condizioni
gli apparecchi,  gli oggetti, le  sostanze o i fluidi  contaminati da
PCB e che possono comprendere  la sostituzione, cioe' l'insieme delle
operazioni che  consistono nel sostituire  ai PCB un  fluido adeguato
che non contiene PCB;
  f) smaltimento:  le operazioni D8,  D9, D10, D12  (limitatamente al
deposito sotterraneo  sicuro e situato in  profondita' localizzato in
una  formazione rocciosa  asciutta  e  esclusivamente per  apparecchi
contenenti PCB  e PCB usati  che non possono essere  decontaminati) e
D15 di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Si    riporta qui di seguito  il testo dell'allegato B
          del decreto legislativo   5    febbraio    1997,    n.  22,
          recante:    "Attuazione    delle  direttive  91/156/CEE sui
          rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
                                                           ALLEGATO B
                                      (Previsto dall'art. 5, comma 6)
                           OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
            N.B.  - Il   presente   allegato intende   elencare    le
          operazioni   di smaltimento  come avvengono  nella pratica.
          Ai sensi  dell'art 2,   i rifiuti  devono  essere  smaltiti
          senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo e senza   usare
          procedimenti o   metodi che  possano    recare  pregiudizio
          all'ambiente.
            D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica).
            D2   Trattamento    in  ambiente    terrestre  (ad    es.
          biodegradazione  di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
            D3 Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti
          pompabili in pozzi, in cupole saline  o  faglie  geologiche
          naturali).
            D4  Lagunaggio (ad  es. scarico  di rifiuti liquidi  o di
          fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
            D5 Messa    in   discarica     specialmente     allestita
          (ad     es.   sistematizzazione in alveoli stagni separati,
          ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).
            D6 Scarico     dei   rifiuti      solidi    nell'ambiente
          idrico  eccetto l'immersione.
            D7  Immersione,  compreso il seppellimento nel sottosuolo
          marino.
            D8 Trattamento  biologico  non  specificato  altrove  nel
          presente allegato,  che  dia origine   a   composti   o   a
          miscugli     che    vengono  eliminati  secondo    uno  dei
          procedimenti elencati nei  punti da  D1 a D12.
            D9 Trattamento fisicochimico    non  specificato  altrove
          nel  presente  allegato  che   dia origine a   composti o a
          miscugli    eliminati  secondo  uno    dei     procedimenti
          elencati    nei    punti  da    D1    a    D12    (ad   es.
          evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).
            D10 Incenerimento a terra.
            D11 Incenerimento in mare.
            D12  Deposito  permanente    (ad  es.   sistemazione   di
          contenitori in una miniera, ecc.).
            D13  Raggruppamento  preliminare  prima  di    una  delle
          operazioni di cui ai punti da D1 a D12.
            D14 Ricondizionamento preliminare   prima  di  una  delle
          operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
            D15 Deposito preliminare  prima di  una delle  operazioni
          di    cui  ai punti   da D1   a  D14  (escluso il  deposito
          temporaneo, prima  della raccolta, nel luogo  in  cui  sono
          prodotti)".