Art. 3.
                         I n v e n t a r i o

  1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore
a 5 dm(elevato a)3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il
limite  di  5  dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente il
totale  dei  singoli  elementi di un insieme composito, sono tenuti a
comunicare  alle  sezioni  regionali  e  delle  province autonome del
catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:
    a) nome e indirizzo;
    b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
    c)   quantitativo   e   concentrazione  di  PCB  contenuto  negli
apparecchi;
    d)  date  e  tipi  di  trattamento  o  sostituzione  effettuati o
previsti;
    e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
    f)  data  della  denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.
  2.  I  detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le
informazioni  di  cui  alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel
caso  in  cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di
PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
  3.  La  comunicazione  di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata
con  cadenza  biennale  e deve in ogni caso essere ripresentata entro
dieci  giorni  dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero
di  apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale
comunicazione  e'  effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre
1999.
  4.  Le  informazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 sono trasmesse dalle
sezioni  regionali  e delle province autonome del catasto dei rifiuti
all'Agenzia  nazionale  per  la protezione dell'ambiente che provvede
all'elaborazione  dei  dati  cosi'  raccolti  ed alla predisposizione
dell'inventario  degli  apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB
in  essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero
dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.
 
           Nota all'art. 3:
            -  L'art.  5 del decreto  del Presidente della Repubblica
          24 maggio 1988,  n. 216,   concernente   "Attuazione  della
          direttiva   CEE    numero  85/467  recante  sesta  modifica
          (PCB-PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente      il
          ravvicinamento      delle    disposizioni      legislative,
          regolamentari   ed amministrative   degli   Stati    membri
          relative    alle  restrizioni in materia  di immissione sul
          mercato  e  di    uso  di  talune  sostanze   e   preparati
          pericolosi,  ai  sensi  dell'art.  15 della legge 16 aprile
          1987, n. 183", cosi' recita:
            "Art.  5 (Censimento).  - 1.  Presso ciascuna  regione  o
          provincia  autonoma  e'  istituito    il  registro dei dati
          relativi alla detenzione di apparecchi, impianti  e  fluidi
          di cui al punto 2 dell'allegato.
            2.  Il    Ministro  dell'ambiente,   di concerto   con il
          Ministro della sanita', entro  tre  mesi  dalla  data    di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto, determina   le
          modalita' per l'attuazione  del censimento dei dati  e  per
          la   presentazione delle denunce di cui ai commi  3 e 5. Il
          relativo decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
            3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto
          di  cui  al  comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e
          fluidi di cui  al  punto  2  dell'allegato,  provvedono  ad
          effettuare    la denuncia alla regione o provincia autonoma
          competente.
            4.  Le  regioni  e  le province   autonome   attuano   il
          censimento,  comunicando   i   relativi  dati  ai  Ministri
          dell'ambiente    e    della  sanita',  che   informano   le
          amministrazioni interessate.
            5.   La   cessazione   di   uso,    nonche'  le  previste
          modalita'  di smaltimento  delle sostanze,  dei   preparati
          e  dei  prodotti di  cui all'allegato, e'  denunciata dagli
          interessati  nel    termine  di trenta giorni dall'avvenuta
          cessazione. Le  regioni e le  province autonome  aggiornano
          il   registro e  trasmettono i  dati acquisiti  ai Ministri
          dell'ambiente   e   della   sanita', che    informano    le
          amministrazioni interessate".