Art. 3. I n v e n t a r i o 1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm(elevato a)3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm(elevato a)3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo; b) collocazione e descrizione degli apparecchi; c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi; d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti; e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto; f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216. 2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso. 3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati cosi' raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.
Nota all'art. 3: - L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, concernente "Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB-PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", cosi' recita: "Art. 5 (Censimento). - 1. Presso ciascuna regione o provincia autonoma e' istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalita' per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente. 4. Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanita', che informano le amministrazioni interessate. 5. La cessazione di uso, nonche' le previste modalita' di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, e' denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanita', che informano le amministrazioni interessate".