Art. 4.
                              Programmi
  1. Entro  tre anni  dalla data  di entrata  in vigore  del presente
decreto, le regioni e le  province autonome adottano e trasmettono al
Ministero  dell'ambiente un  programma per  la decontaminazione  e lo
smaltimento  degli   apparecchi  soggetti  ad  inventario   ai  sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 2 e  dei PCB in essi contenuti, nonche' un
programma  per  la  raccolta   ed  il  successivo  smaltimento  degli
apparecchi  contenenti  PCB  per  un  volume inferiore  o  pari  a  5
dm(elevato a)3 .
  2. I programmi di cui al comma 1 indicano le misure da adottare per
il  conseguimento  degli  obiettivi  di cui  al  presente  decreto  e
costituiscono parte  integrante dei piani  disciplinati dall'articolo
22  del decreto  legislativo 5  febbraio  1997, n.  22, e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  3. Il Ministero dell'ambiente provvede  ad inoltrare i programmi di
cui  al   comma  1   alla  Commissione   europea,  con   una  sintesi
dell'inventano predisposto dall'ANPA.
  4.  Sulla base  dei  programmi  di cui  al  comma  1, il  Ministero
dell'ambiente  verifica  altresi',  avvalendosi  dell'ANPA,  che  sia
garantita la possibilita' di  provvedere alla decontaminazione o allo
smaltimento dei PCB, degli apparecchi  contenenti PCB e dei PCB usati
nei termini di cui all'articolo  5, in relazione alla capacita' degli
impianti esistenti  a livello  nazionale ed agli  accordi a  tal fine
attivati  con  gli  altri   Stati  membri  dell'Unione  europea.  Ove
necessario, il  Ministero dell'ambiente,  d'intesa con  la Conferenza
Statoregioni,  promuove iniziative  finalizzate al  raggiungimento di
tale obiettivo, nel rispetto del principio di tendenziale prossimita'
degli impianti  di smaltimento e  di decontaminazione ai  luoghi dove
sono  detenuti i  PCB e  tenuto conto  dell'articolo 4,  paragrafo 3,
lettera a), punto ii), del regolamento 93/259/CEE del Consiglio delle
Comunita' europee del 1 febbraio 1993 e dell'articolo 5, paragrafo 1,
della direttiva 75/442/CEE del  Consiglio delle Comunita' europee del
15 luglio 1975.
 
           Note all'art. 4:
            -  L'art.  22  del citato decreto  legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, cosi' recita:
            "Art. 22 (Piani regionali). - 1. Le regioni,  sentite  le
          province  ed i comuni,  nel rispetto dei  principi e  delle
          finalita' di  cui agli articoli 1, 2, 3,   4  e  5,  ed  in
          conformita'    ai criteri stabiliti dal presente  articolo,
          predispongono  piani  regionali  di gestione   dei  rifiuti
          assicurando    adeguata   pubblicita'      e   la   massima
          partecipazione dei cittadini,  ai sensi dell'art. 25  della
          legge 7 agosto  1990, n.  241.
            2.  I   piani   regionali   di   gestione   dei   rifiuti
          promuovono   la riduzione  delle  quantita', dei  volumi  e
          della pericolosita'  dei rifiuti.
            3. Il piano regionale di  gestione  dei  rifiuti  prevede
          inoltre:
            a)    le condizioni  ed  i  criteri tecnici  in  base  ai
          quali,    nel  rispetto  delle  disposizioni    vigenti  in
          materia,  gli    impianti  per la gestione dei  rifiuti, ad
          eccezione delle   discariche,  possono  essere  localizzati
          nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
            b)  la  tipologia  ed  il  complesso    degli impianti di
          smaltimento e  di  recupero    dei  rifiuti    urbani    da
          realizzare  nella regione,  tenendo conto dell'obiettivo di
          assicurare  la  gestione  dei rifiuti urbani non pericolosi
          all'interno degli  ambiti  territoriali  ottimali di    cui
          all'art.  23,   nonche' dell'offerta   di smaltimento  e di
          recupero da parte del sistema industriale;
            c) il   complesso delle   attivita'  e    dei  fabbisogni
          degli  impianti  necessari  a  garantire  la gestione   dei
          rifiuti  urbani  secondo  criteri  di  efficienza    e   di
          economicita',  e    l'autosufficienza  della  gestione  dei
          rifiuti  urbani non  pericolosi  all'interno   di  ciascuno
          degli  ambiti   territoriali    ottimali  di  cui  all'art.
          23,  nonche'   ad assicurare lo smaltimento    dei  rifiuti
          speciali  in   luoghi prossimi a quelli  di  produzione  al
          fine   di  favorire  la  riduzione  della movimentazione di
          rifiuti;
            d)   la   stima    dei   costi   delle   operazioni    di
          recupero  e  di smaltimento;
            e)  i  criteri    per  l'individuazione, da parte   delle
          province, delle aree non idonee  alla localizzazione  degli
          impianti   di smaltimento e recupero  dei  rifiuti, nonche'
          per  l'individuazione  dei luoghi  o impianti  adatti  allo
          smaltimento dei rifiuti;
            f)  le  iniziative  dirette a limitare  la produzione dei
          rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio  ed  il
          recupero dei rifiuti;
            g)    le iniziative  dirette a  favorire il  recupero dai
          rifiuti di materiali e di energia;
            h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della
          raccolta, della cernita e  dello  smaltimento  dei  rifiuti
          urbani;
            h-bis)  i  tipi,  le quantita' e l'origine dei rifiuti da
          recuperare o da smaltire;
            h-ter) la  determinazione,  nel    rispetto  delle  norme
          tecniche  di  cui all'art.  18,  comma 2,  lettera  a),  di
          disposizioni  speciali  per rifiuti di tipo particolare.
            4.  Il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti   e'
          coordinato  con  gli  altri  piani  di competenza regionale
          previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
            5. Costituiscono parte  integrante del piano regionale  i
          piani per la  bonifica  delle  aree  inquinate  che  devono
          prevedere:
            a)  l'ordine  di priorita' degli interventi, basato su un
          criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
            b) l'individuazione dei  siti    da  bonificare  e  delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
            c)   le   modalita'  degli    interventi  di  bonifica  e
          risanamento ambientale, che   privilegino  prioritariamente
          l'impiego     di  materiali  provenienti  da  attivita'  di
          recupero di rifiuti urbani;
            d) la stima degli oneri finanziari;
            e)   le   modalita'   di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare.
            6.   L'approvazione del   piano   regionale o   il    suo
          adeguamento    e'  condizione  necessaria  per  accedere ai
          finanziamenti nazionali.
            7. La regione  approva o adegua il piano entro  due  anni
          dalla  data di   entrata in  vigore del  presente  decreto;
          in  attesa restano  in vigore i piani regionali vigenti.
            8. In caso  di inutile decorso del   termine  di  cui  al
          comma     7  e  di  accertata  inattivita',    il  Ministro
          dell'ambiente diffida  gli organi regionali  competenti  ad
          adempiere   entro   un   congruo  termine  e,  in  caso  di
          protrazione    dell'inerzia,       adotta,    in        via
          sostitutiva,    i provvedimenti necessari alla elaborazione
          del piano regionale.
            9. Qualora  le autorita'  competenti non realizzino   gli
          interventi  previsti   dal  piano  regionale  nei   termini
          e  con  le  modalita' stabiliti,  e tali  omissioni possono
          arrecare un   grave pregiudizio  all'attuazione  del  piano
          medesimo,    il Ministro dell'ambiente diffida le autorita'
          inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore  a
          180   giorni.   Decorso    inutilmente  detto  termine,  il
          Ministro dell'ambiente     puo'     adottare,     in    via
          sostitutiva,   tutti   i provvedimenti necessari  ed idonei
          per  l'attuazione  degli interventi contenuti nel  piano. A
          tal  fine puo' avvalersi anche  di commissari delegati.
            10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono  riguardare
          interventi finalizzati a:
            a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
            b)    provvedere  al    reimpiego,  al    recupero e   al
          riciclaggio    degli  imballaggi  conferiti   al   servizio
          pubblico;
            c)    introdurre    sistemi    di  deposito    cauzionale
          obbligatorio  sui contenitori;
            d) favorire   operazioni  di  trattamento    dei  rifiuti
          urbani  ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
            e)    favorire    la  realizzazione   e   l'utilizzo   di
          impianti  per  il recupero dei rifiuti solidi urbani.
            11. Sulla    base  di  appositi    accordi  di  programma
          stipulati   con il Ministro dell'ambiente,  di concerto con
          il      Ministro   dell'industria,   del   commercio      e
          dell'artigianato,  d'intesa con la  regione, possono essere
          autorizzati,   ai   sensi   degli  articoli  31  e  33,  la
          costruzione e l'esercizio   o     il    solo      esercizio
          all'interno      di   insediamenti industriali esistenti di
          impianti per il recupero  di rifiuti urbani non    previsti
          dal    piano   regionale qualora   ricorrano   le  seguenti
          condizioni:
            a)  siano   riciclati   e    recuperati   come    materia
          prima    rifiuti provenienti   da  raccolta  differenziata,
          sia  prodotto  composto  da rifiuti oppure  sia  utilizzato
          combustibile da rifiuti;
            b)  siano  rispettate  le  norme  tecniche  di  cui  agli
          articoli 31 e 33;
            c) siano utilizzate  le  migliori  tecnologie  di  tutela
          dell'ambiente;
            d)   sia   garantita   una  diminuzione  delle  emissioni
          inquinanti".
            - L'art.  4, paragrafo  3, lettera a),  punto ii),    del
          regolamento 93/259/CEE, pubblicato in  G.U.C.E. L 030 del 6
          febbraio  1993, e' il seguente:
             "3. - (Omissis);
            ii)  Le  disposizioni di cui al punto i) non si applicano
          nel caso di rifiuti pericolosi  (quali definiti   nell'art.
          1,  paragrafo   4, della direttiva 91/689/CEE) prodotti  in
          uno Stato membro  di spedizione in quantitativi     globali
          annui    talmente  limitati   per   cui   sia antieconomico
          prevedere  nuovi    impianti    specializzati   per      lo
          smaltimento in detto Stato".
            -  L'art.  5  della  direttiva  75/442/CEE, pubblicata in
          G.U.C.E. L 194 del 25 luglio 1975, cosi' recita:
            "Art. 5. - Gli stati   membri  stabiliscono  o  designano
          l'autorita'  o  le   autorita'   competenti incaricate,  in
          una   determinata zona,   di programmare,  autorizzare    e
          controllare le operazioni  di smaltimento dei rifiuti".