Art. 5.
              Obbligo di decontaminazione e smaltimento
  1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e le disposizioni di cui
ai commi  2, 3  e 4,  i PCB  e gli  apparecchi contenenti  PCB devono
essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti
entro il 31 dicembre 2005.
  2. La  decontaminazione o lo smaltimento  degli apparecchi soggetti
ad inventario ai sensi dell'articolo 3 devono essere effettuati entro
e non oltre il 31 dicembre 2010.
  3. Gli apparecchi  soggetti ad inventario ai  sensi dell'articolo 3
che  contengono fluidi  con una  percentuale di  PCB compresa  tra lo
0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro
esistenza operativa, qualora non  siano decontaminati entro i termini
di cui ai commi 1 e 2.
  4. I  trasformatori possono essere  utilizzati in attesa  di essere
decontaminati o smaltiti entro i  termini ed alle condizioni previsti
dal  presente decreto  solo se  sono in  buono stato  funzionale, non
presentano perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi
alle  norme  od  alle  specifiche  tecniche  relative  alla  qualita'
dielettrica,   che  saranno   indicate  con   decreto  del   Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato,  da emanarsi entro tre  mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il rispetto delle predette
condizioni deve  risultare da  apposita comunicazione  effettuata dal
detentore  alla  provincia  nel   cui  territorio  e'  utilizzato  il
trasformatore e resa  ai sensi dell'articolo 21 della  legge 7 agosto
1990,   n.  241.   In   assenza  della   predetta  comunicazione,   i
trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.
 
           Nota all'art. 5:
            -  L'art.    21  della   legge 7   agosto 1990,   n. 241,
          recante: "Nuove  norme    in  materia    di    procedimento
          amministrativo    e    di diritto   di accesso ai documenti
          amministrativi", cosi' recita:
            "Art.  21. -  1. Con  la  denuncia o  con  la domanda  di
          cui  agli articoli 19  e 20  l'interessato deve  dichiarare
          la  sussistenza dei presupposti  e   dei    requisiti    di
          legge   richiesti.    In  caso  di dichiarazioni  mendaci o
          di  false attestazioni  non  e' ammessa   la  conformazione
          dell'attivita'   e   dei   suoi   effetti   a  legge  o  la
          sanatoria   prevista   dagli articoli   medesimi   ed    il
          dichiarante     e'  punito    con  la    sanzione  prevista
          dall'art. 483   del codice   penale,  salvo  che  il  fatto
          costituisca piu' grave reato.
            2.   Le   sanzioni  attualmente    previste  in  caso  di
          svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di  assenso
          dell'amministrazione o in difformita'  di esso si applicano
          anche  nei  riguardi  di    coloro  i  quali  diano  inizio
          all'attivita' ai sensi degli articoli 19  e 20 in  mancanza
          dei    requisiti richiesti  o, comunque,  in contrasto  con
          la normativa vigente".