Art. 6.
                            Etichettatura
  1.  Gli apparecchi  contenenti  PCB  per un  volume  superiore a  5
dm(elevato a)3  , inclusi i  condensatori di  potenza per i  quali il
limite di  5 dm(elevato a)3  deve essere inteso come  comprendente il
totale  dei  singoli  elementi  di   un  insieme  composito,  di  cui
all'articolo   3,  comma   1,   devono   essere  contrassegnati   con
un'etichetta  conforme a  quella riportata  nell'allegato 1.  Analoga
etichetta deve  essere apposta  sulla porta dei  locali nei  quali si
trovano tali apparecchi.
  2. Gli apparecchi che contengono  fluidi con una percentuale di PCB
compresa tra  lo 0,05% e lo  0,005%, di cui all'articolo  3, comma 2,
devono  essere contrassegnati  con un'etichetta  recante la  dicitura
"Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%".
  3. I  trasformatori decontaminati devono essere  contrassegnati con
l'etichetta riportata nell'allegato 2.