Art. 7.
             Modalita' di decontaminazione e smaltimento
  1. I detentori,  in conformita' a quanto previsto  nei programmi di
cui  all'articolo 4,  devono  consegnare i  PCB usati,  i  PCB e  gli
apparecchi  contenenti PCB  ad imprese  autorizzate ad  effettuare le
operazioni  di  decontaminazione  o  di smaltimento  ai  sensi  degli
articoli 27  e 28 del decreto  legislativo 5 febbraio 1997,  n. 22, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Il  detentore, prima  della consegna  dei PCB,  dei PCB  usati e
degli apparecchi contenenti PCB ad un'impresa autorizzata, garantisce
che  siano  osservate  le  condizioni di  massima  sicurezza,  ed  in
particolare che  siano prese tutte  le misure necessarie  per evitare
rischi di incendio. In ogni caso i  PCB, i PCB usati e gli apparecchi
contenenti  PCB devono  essere tenuti  isolati da  qualsiasi prodotto
infiammabile.
  3. Le imprese  che effettuano la decontaminazione  o lo smaltimento
di PCB,  di apparecchi contenenti  PCB e  di PCB usati  sono soggette
all'obbligo del registro  di carico e scarico di  cui all'articolo 12
del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni.  La  consegna di  PCB, di  apparecchi
contenenti  PCB  e  di  PCB  usati alle  imprese  che  effettuano  la
decontaminazione o  lo smaltimento  deve risultare dal  formulario di
trasporto di cui  all'articolo 15 del decreto  legislativo 5 febbraio
1997,  n.   22,  e  successive  modificazioni   ed  integrazioni.  In
particolare,  dal  registro  e  dal formulario  devono  risultare  le
quantita', l'origine, la  natura e la concentrazione di PCB  e di PCB
usati. Il registro  di carico e scarico puo'  essere consultato dalle
autorita' locali e dal pubblico.
  4.  I trasformatori  contenenti piu'  dello  0,05% in  peso di  PCB
devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:
  a) la decontaminazione  deve ridurre il tenore di PCB  ad un valore
inferiore allo  0,05% in  peso e,  possibilmente, non  superiore allo
0,005% in peso;
  b) il fluido sostitutivo non  contenente PCB deve comportare rischi
nettamente   inferiori,  anche   sotto   l'aspetto  dell'incendio   e
dell'esplosione;
  c) la sostituzione del fluido  non deve compromettere il successivo
smaltimento dei PCB.
  5.  Per   la  decontaminazione  dei  trasformatori   i  cui  fluidi
contengono tra  lo 0,05%  e lo  0,005% in peso  di PCB  devono essere
rispettate solo le  condizioni di cui alle lettere b)  e c) del comma
4.
  6. Le norme tecniche per  garantire il rispetto delle condizioni di
cui  ai commi  4 e  5 sono  adottate dal  Ministro dell'ambiente,  di
concerto   con   il   Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 4.
  7. Lo  smaltimento dei PCB e  dei PCB usati deve  essere effettuato
mediante  incenerimento,   nel  rispetto  delle   disposizioni  della
direttiva 94/67/CE del Consiglio  dell'Unione europea del 16 dicembre
1994, che disciplina l'incenerimento  dei rifiuti pericolosi. Possono
essere  autorizzati dalle  regioni  e dalle  province autonome  altri
metodi  di   smaltimento  dei  PCB  usati   ovvero  degli  apparecchi
contenenti PCB previo parere dell'ANPA in ordine alla rispondenza dei
metodi  stessi alle  norme di  sicurezza in  materia ambientale  e ai
requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili.
  8. I condensatori  e gli apparecchi contenenti PCB  non soggetti ad
inventario  ai  sensi dell'articolo  3,  che  costituiscono parte  di
un'altra  apparecchiatura,  sono  rimossi  e  raccolti  separatamente
quando  l'apparecchio   non  e'  piu'  utilizzato,   e'  riciclato  o
sottoposto a smaltimento.
 
           Note all'art. 7:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n.  22, si veda nelle note all'art. 2.
            -  Gli  articoli   12, 15, 27 e 28 del  succitato decreto
          legislativo, cosi' recitano:
            "Art. 12   (Registri di carico   e  scarico).  -    1.  I
          soggetti    di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
          tenere un registro di carico e scarico, con  fogli numerati
          e vidimati  dall'ufficio del registro, su   cui      devono
          annotare    le    informazioni      sulle   caratteristiche
          qualitative e quantitative  dei rifiuti, da utilizzare   ai
          fini  della  comunicazione    annuale    al   catasto.   Le
          annotazioni  devono  essere effettuate:
            a) per i produttori  almeno  entro  una  settimana  dalla
          produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
            b)  per  i  soggetti  che  effettuano    la raccolta e il
          trasporto almeno entro una  settimana  dalla  effettuazione
          del trasporto;
            c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una
          settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
            d)  per    i soggetti che   effettuano le   operazioni di
          recupero   e di smaltimento entro  ventiquattro  ore  dalla
          presa in carico dei rifiuti.
            2.    Il   registro tenuto   dagli  stabilimenti  e dalle
          imprese  che svolgono   attivita' di   smaltimento  e    di
          recupero  di rifiuti  deve, inoltre, contenere:
            a)  l'origine,   la quantita',   le caratteristiche e  la
          destinazione specifica dei rifiuti;
            b) la data  del carico e dello   scarico dei  rifiuti  ed
          il mezzo di trasporto utilizzato;
            c) il metodo di trattamento impiegato.
            3.  I    registri  sono  tenuti   presso ogni impianto di
          produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento  di
          rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
          attivita'  di  raccolta  e trasporto, e presso  la sede dei
          commercianti e degli intermediari.   I  registri  integrati
          con  i  formulari relativi  al trasporto  dei rifiuti  sono
          conservati  per    cinque  anni  dalla  data    dell'ultima
          registrazione,  ad  eccezione dei   registri relativi  alle
          operazioni di  smaltimento dei rifiuti   in      discarica,
          che     devono  essere  conservati   a  tempo indeterminato
          ed   al termine dell'attivita' devono    essere  consegnati
          all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
            3-bis.  I  registri  di  carico    e  scarico relativi ai
          rifiuti prodotti dalle attivita'   di manutenzione    delle
          reti   e delle  utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici
          e privati titolari  di  diritti  speciali  o  esclusivi  ai
          sensi  della  direttiva   93/38/CE attuata con   il decreto
          legislativo    17 marzo   1995,  n. 158,  che  installano e
          gestiscono, direttamente     o   mediante      appaltatori,
          reti      ed   impianti    per l'erogazione di  forniture e
          servizi di interesse   pubblico, possono  essere    tenuti,
          nell'ambito    della    provincia   dove   l'attivita'   e'
          svolta, presso le sedi di   coordinamento  organizzativo  o
          altro  centro  equivalente  comunicato preventivamente alla
          provincia medesima.
            4. I  soggetti la cui produzione   annua di  rifiuti  non
          eccede  le 5 tonnellate di  rifiuti non  pericolosi ed  una
          tonnellata   di  rifiuti  pericolosi,  possono    adempiere
          all'obbligo della tenuta  dei registri di carico  e scarico
          dei   rifiuti anche tramite le  organizzazioni di categoria
          interessate  o loro societa'  di servizi che  provvedono ad
          annotare i  dati previsti con  cadenza mensile,  mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
            5. Le  informazioni contenute nel  registro sono rese  in
          qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo  che ne fa
          richiesta.
            6. In  attesa dell'individuazione del modello    uniforme
          di  registro  di  carico  e  scarico  e    degli  eventuali
          documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di    tenuta
          degli  stessi,  continuano    ad applicarsi le disposizioni
          vigenti che disciplinano le predette  modalita'  di  tenuta
          dei registri".
            "Art.   15  (Trasporto  dei  rifiuti). -  1.  Durante  il
          trasporto effettuato  da enti  o  imprese  i rifiuti   sono
          accompagnati  da   un formulario  di   identificazione  dal
          quale   devono    risultare,   in particolare,  i  seguenti
          dati:
               a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
               b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
               c) impianto di destinazione;
               d) data e percorso dell'istradamento;
               e) nome ed indirizzo del destinatario.
            2.  Il formulario   di identificazione di cui al comma  1
          deve essere redatto  in   quattro   esemplari,   compilato,
          datato    e    firmato    dal  detentore  dei    rifiuti, e
          controfirmato dal  trasportatore. Una copia del  formulario
          deve  rimanere    presso  il detentore,   e le   altre tre,
          controfirmate e datate in  arrivo  dal  destinatario,  sono
          acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
          provvede  a  trasmetterne una al   detentore. Le copie  del
          formulario devono  essere conservate per cinque anni.
            3. Durante  la  raccolta  ed    il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi   devono  essere  imballati  ed  etichettati  in
          conformita' alle norme vigenti in materia.
            4. Le disposizioni di cui al  comma l non si applicano al
          trasporto di rifiuti  urbani effettuato dal   soggetto  che
          gestisce   il servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
          che non eccedano la  quantita'  di  trenta  chilogrammi  al
          giorno  o  di  trenta  litri    al  giorno  effettuati  dal
          produttore dei rifiuti stessi.
            5.  Il modello  uniforme di formulario di identificazione
          di cui al comma l  e' adottato entro sessanta  giorni dalla
          data di  entrata in vigore del presente decreto.
            5-bis.  I formulari di  identificazione di  cui al  comma
          l  devono  essere  numerati  e    vidimati dall'ufficio del
          registro    o  dalle  camere  di  commercio,     industria,
          artigianato  e agricoltura,   e devono essere annotati  sul
          registro   IVA-acquisti. La   vidimazione   dei    predetti
          formulari   di  identificazione    e'  gratuita  e  non  e'
          soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria".
            "Art.    27      (Approvazione    del      progetto     e
          autorizzazione    alla realizzazione   degli   impianti  di
          smaltimento  e  di  recupero  dei rifiuti). - 1. I soggetti
          che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento    o
          di    recupero   di rifiuti,   anche   pericolosi,   devono
          presentare apposita  domanda alla regione competente    per
          territorio,    allegando    il        progetto   definitivo
          dell'impianto e  la documentazione tecnica   prevista   per
          la  realizzazione  del  progetto stesso  dalle disposizioni
          vigenti  in  materia  urbanistica, di tutela ambientale, di
          salute  e  di   sicurezza   sul   lavoro,   e   di   igiene
          pubblica.    Ove  l'impianto debba   essere sottoposto alla
          procedura  di valutazione di impatto    ambientale  statale
          ai  sensi    della  normativa   vigente, alla domanda    e'
          altresi'   allegata  la    comunicazione   del     progetto
          all'autorita'  competente  ai predetti  fini ed il  termine
          di  cui al comma  3 resta  sospeso fino    all'acquisizione
          della    pronuncia sulla compatibilita' ambientale ai sensi
          dell'art.  6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
          successive modifiche ed integrazioni.
            2.  Entro trenta  giorni dal  ricevimento della   domanda
          di    cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del
          procedimento  e  convoca  una  apposita    conferenza   cui
          partecipano   i      responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti,  e   i  rappresentanti   degli  enti     locali
          interessati.  Alla  conferenza e'  invitato  a  partecipare
          anche    il  richiedente    l'autorizzazione    o  un   suo
          rappresentante   al  fine    di  acquisire  informazioni  e
          chiarimenti.
            3.  Entro  novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          conferenza:
            a) procede alla valutazione dei progetti;
            b)    acquisisce   e    valuta   tutti    gli    elementi
          relativi   alla compatibilita'    del    progetto   con  le
          esigenze   ambientali   e territoriali;
            c) acquisisce, ove previsto dalla normativa  vigente,  la
          valutazione di compatibilita' ambientale;
            d)  trasmette  le proprie conclusioni con i relativi atti
          alla giunta regionale.
            4.  Per  l'istruttoria   tecnica    della   domanda    la
          regione    puo' avvalersi degli   organismi individuati  ai
          sensi  del    decreto-legge  4  dicembre  1993,   n.   496,
          convertito,    con  modificazioni,  dalla  legge 21 gennaio
          1994, n. 61.
            5.    Entro  trenta    giorni    dal  ricevimento   delle
          conclusioni   della  conferenza,  e    sulla  base    delle
          risultanze    della stessa,   la giunta regionale   approva
          il     progetto   e      autorizza    la      realizzazione
          dell'impianto.    L'approvazione    sostituisce    ad  ogni
          effetto   visti, pareri, autorizzazioni  e  concessioni  di
          organi  regionali,  provinciali  e comunali. L'approvazione
          stessa  costituisce, ove occorra, variante  allo  strumento
          urbanistico  comunale,  e  comporta    la  dichiarazione di
          pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
            6. Nel caso in cui il progetto  approvato  riguardi  aree
          vincolate  ai sensi della  legge 29 giugno  1939, n.  1497,
          e del  decreto-legge 27 giugno 1985,  n. 312,   convertito,
          con  modificazioni, dalla  legge 8 agosto 1985, n.  431, si
          applicano  le  disposizioni di  cui al comma 9 dell'art. 82
          del decreto del   Presidente della Repubblica    24  luglio
          1977, n.  616, come modificato  dal decreto-legge 27 giugno
          1985, n.  312, convertito,  con modificazioni,  dalla legge
          8 agosto  1985, n.  431.
            7.   Le   regioni   emanano    le  norme  necessarie  per
          disciplinare l'intervento  sostitutivo in  caso  di mancato
          rispetto del  termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
            8. Le procedure di cui al  presente articolo si applicano
          anche per la realizzazione  di    varianti  sostanziali  in
          corso    di  esercizio,  che comportano modifiche a seguito
          delle  quali  gli   impianti   non   sono   piu'   conformi
          all'autorizzazione rilasciata.
            9.    Contestualmente alla   domanda di  cui  al comma  l
          puo'    essere  presentata  domanda     di   autorizzazione
          all'esercizio    delle  operazioni  di   smaltimento e   di
          recupero  di cui  all'art. 28.   In tal   caso  la  regione
          autorizza    le    operazioni     di   smaltimento   e   di
          recupero contestualmente  all'adozione  del   provvedimento
          che  autorizza  la realizzazione del l'impianto".
            "Art.      28   (Autorizzazione     all'esercizio   delle
          operazioni    di  smaltimento    e    recupero).    -    1.
          L'esercizio    delle    operazioni    di smaltimento e   di
          recupero  dei    rifiuti  e'  autorizzato    dalla  regione
          competente  per    territorio entro   novanta giorni  dalla
          presentazione  della     relativa   istanza      da   parte
          dell'interessato. L'autorizzazione individua le  condizioni
          e    le prescrizioni necessarie  per garantire l'attuazione
          dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:
            a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire  o  da
          recuperare;
            b)      i    requisiti     tecnici,   con     particolare
          riferimento       alla  compatibilita'   del   sito,   alle
          attrezzature    utilizzate,  ai  tipi  ed  ai  quantitativi
          massimi di rifiuti   ed alla conformita'  dell'impianto  al
          progetto approvato;
            c)  le  precauzioni da  prendere in materia  di sicurezza
          ed igiene ambientale;
            d) il luogo di smaltimento;
            e) il metodo di trattamento e di recupero;
            f)    i limiti   di  emissione in  atmosfera, che  per  i
          processi   di trattamento   termico   dei   rifiuti,  anche
          accompagnati   da   recupero energetico, non possono essere
          meno restrittivi di quelli  fissati  per  gli  impianti  di
          incenerimento    dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
          Consiglio  dell'8 giugno  1989, 89/429/CEE   del  Consiglio
          del  21 giugno   1989,   94/67/CE  del  Consiglio   del  16
          dicembre  1994,  e successive modifiche ed integrazioni;
            g)  le  prescrizioni  per  le operazioni  di   messa   in
          sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
            h) le garanzie finanziarie;
            i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
            2.  I  rifiuti    pericolosi possono essere smaltiti   in
          discarica  solo   se   preventivamente      catalogati   ed
          identificati  secondo    le  modalita' fissate dal Ministro
          dell'ambiente, di concerto con il Ministro  della  sanita',
          entro trenta  giorni dalla  data di  entrata in  vigore del
          presente decreto.
            3.  L'autorizzazione di cui al comma l e' concessa per un
          periodo di cinque anni ed e' rinnovabile.    A  tale  fine,
          entro      centottanta      giorni      dalla      scadenza
          dell'autorizzazione,  deve  essere    presentata   apposita
          domanda    alla    regione   che    decide   prima    della
          scadenza dell'autorizzazione stessa.
            4.  Quando     a  seguito     di   controlli   successivi
          all'avviamento  degli  impianti    questi  non    risultino
          conformi  all'autorizzazione di  cui all'art.  27,   ovvero
          non  siano  soddisfatte  le  condizioni  e  le prescrizioni
          contenute   nell'atto   di   autorizzazione   all'esercizio
          delle operazioni di   cui al  comma  1,  quest'ultima    e'
          sospesa,  previa diffida, per un periodo massimo  di dodici
          mesi. Decorso tale termine senza  che  il  titolare   abbia
          provveduto      a      rendere      quest'ultimo   conforme
          all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e' revocata.
            5.  Fatti salvi  l'obbligo della  tenuta dei  registri di
          carico e scarico da  parte dei soggetti di    cui  all'art.
          12,  ed    il  divieto di miscelazione, le disposizioni del
          presente articolo non si applicano al  deposito  temporaneo
          effettuato nel   rispetto    delle    condizioni  stabilite
          dall'art. 6, comma 1, lettera m).
            6.    Il controllo  e  l'autorizzazione delle  operazioni
          di  carico, scarico, trasbordo, deposito    e  maneggio  di
          rifiuti      in   aree  portuali  sono  disciplinati  dalle
          specifiche disposizioni  di cui alla legge 28 gennaio 1994,
          n.  84. L'autorizzazione delle operazioni  di imbarco e  di
          sbarco  non   puo' essere rilasciata se il  richiedente non
          dimostra di  avere  ottemperato  agli  adempimenti  di  cui
          all'art.  16,  nel  caso  di  trasporto transfrontaliero di
          rifiuti.
            7. Gli impianti mobili di  smaltimento o di recupero,  ad
          esclusione   della   sola   riduzione   volumetrica,   sono
          autorizzati,  in  via  definitiva  dalla      regione   ove
          l'interessato ha  la  sede legale  o la  societa' straniera
          proprietaria  dell'impianto ha  la sede  di rappresentanza.
          Per  lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
          territorio   nazionale         l'interessato,        almeno
          sessanta         giorni          prima   dell'installazione
          dell'impianto,  deve    comunicare  alla    regione nel cui
          territorio si   trova il  sito  prescelto    le  specifiche
          dettagliate   relative  alla     campagna  di    attivita',
          allegando    l'autorizzazione  di  cui  al    comma  l    e
          l'iscrizione all'Albo  nazionale delle  imprese di gestione
          dei      rifiuti,   nonche'  l'ulteriore     documentazione
          richiesta.     La  regione   puo'   adottare   prescrizioni
          integrative    oppure    puo'   vietare   l'attivita'   con
          provvedimento motivato qualora lo  svolgimento della stessa
          nello  specifico   sito   non sia   compatibile   con    la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica".
            -  La   direttiva 94/67/CE  e' pubblicata  in G.U.C.E.  L
          365  del 31 dicembre 1994.