Art. 8. D i v i e t i 1. E' vietata la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi. 2. E' vietato il riempimento dei trasformatori con PCB. 3. E' vietato lo smaltimento in discarica di PCB e di PCB usati, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f). 4. E' vietato l'incenerimento dei PCB o dei PBC usati sulle navi. 5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, e' vietata la miscelazione dei PCB e dei PCB usati di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) e c), con altre sostanze o fluidi.
Note all'art. 8: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note all'art. 2. - L'art. 9 del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 9 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi). - 1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G ovvero rifiuti pericolosi di cui all'allegato G con rifiuti non pericolosi. 2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, puo' essere autorizzata ai sensi dell'art. 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed al fine di rendere piu' sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma l e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art. 2, comma 2".