Art. 9.
                Controlli e determinazioni analitiche
  1.  I controlli  sull'osservanza delle  norme del  presente decreto
sono effettuati dalle province ai  sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 5  febbraio 1997,  n. 22,  e successive  modificazioni ed
integrazioni.
  2. Con il decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 5,
comma 4, saranno  indicate altresi' le metodologie  da utilizzare per
l'effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB.
 
           Note all'art. 9:
            - Per  quanto riguarda il  decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n.  22, si veda nelle note all'art. 2.
            -  L'art.  20  del  succitato  decreto legislativo, cosi'
          recita:
            "Art. 20 (Competenze delle province).  - 1. In attuazione
          dell'art.  14 della  legge 8 giugno   1990, n.   142,  alle
          province  competono, in particolare:
            a)    le    funzioni    amministrative  concernenti    la
          programmazione   e l'organizzazione dello  smaltimento  dei
          rifiuti a livello provinciale;
            b)  il    controllo  e  la verifica   degli interventi di
          bonifica  e del monitoraggio ad essi conseguenti;
            c) il  controllo periodico   su tutte le    attivita'  di
          gestione,  di  intermediazione    e    di    commercio  dei
          rifiuti,   ivi    compreso l'accertamento delle  violazioni
          del presente decreto;
            d)   la   verifica   ed   il    controllo  dei  requisiti
          previsti  per l'applicazione delle  procedure  semplificate
          di cui agli articoli 31, 32 e 33;
            e)    l'individuazione,    sulla  base  delle  previsioni
          del  piano territoriale  di coordinamento  di cui  all'art.
          15,  comma 2,  della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove  gia'
          adottato,  e delle previsioni di cui all'art. 22,  comma 3,
          lettere c) ed e),   sentiti i comuni, delle  zone    idonee
          allalocalizzazione    degli impianti   di smaltimento  e di
          recupero dei rifiuti urbani, con  indicazioni  plurime  per
          ogni  tipo  di impianto,   nonche'  delle  zone  non idonee
          alla  localizzazione  di impianti di smaltimento e recupero
          dei rifiuti;
            f)   l'iscrizione   delle   imprese     e   degli    enti
          sottoposti     alle  procedure  semplificate  di  cui  agli
          articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
            g)  l'organizzazione     delle  attivita'   di   raccolta
          differenziata  dei rifiuti   urbani   e   assimilati  sulla
          base  di  ambiti  territoriali ottimali delimitati ai sensi
          dell'art. 23.
            2. Per l'esercizio delle attivita'   di  controllo  sulla
          gestione  dei rifiuti le  province possono avvalersi  anche
          delle  strutture    di  cui  all'art.  7      del   decreto
          legislativo  30  dicembre   1992, n.   502, come sostituito
          dall'art.  8 del decreto  legislativo 7 dicembre  1993,  n.
          517, con  le modalita'  di cui  al comma  3, nonche'  degli
          organismi  individuati    ai  sensi   del   decreto-legge 4
          dicembre   1993, n.   496, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
            3.  Ai  fini  dell'esercizio  delle proprie  funzioni  le
          province  possono    altresi'    avvalersi    di  organismi
          pubblici  con  specifiche esperienze e  competenze tecniche
          in  materia, con i  quali stipulano apposite convenzioni.
            4.  Gli  addetti  al   controllo  sono   autorizzati   ad
          effettuare  ispezioni,      verifiche   e     prelievi   di
          campioni   all'interno    di stabilimenti,    impianti    o
          imprese   che   producono   o   che   svolgono attivita' di
          gestione dei rifiuti.   Il segreto industriale    non  puo'
          essere  opposto  agli addetti al controllo, che sono tenuti
          all'obbligo della riservatezza  ai  sensi  della  normativa
          vigente.
            5.   Il   personale  appartenente  al  Nucleo   operativo
          ecologico  dell'Arma  dei  carabinieri  e'  autorizzato  ad
          effettuare  le ispezioni e le verifiche  necessarie ai fini
          dell'espletamento  delle funzioni di cui all'art.  8  della
          legge  8    luglio  1986,  n. 349.   Restano ferme le altre
          disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.
            6.  Nell'ambito delle  competenze di   cui al   comma  1,
          le  province sottopongono ad  adeguati controlli  periodici
          gli stabilimenti   e le imprese    che   smaltiscono      o
          recuperano       rifiuti,    curando,      in  particolare,
          l'effettuazione di   adeguati controlli    periodici  sulle
          attivita'  sottoposte  alle  procedure  semplificate di cui
          agli articoli 31,   32   e  33,    e    che    i  controlli
          concernenti    la    raccolta  ed   il trasporto di rifiuti
          pericolosi riguardino,  in  primo  luogo,  l'origine  e  la
          destinazione dei rifiuti".