Art. 9. Controlli e determinazioni analitiche 1. I controlli sull'osservanza delle norme del presente decreto sono effettuati dalle province ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Con il decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 5, comma 4, saranno indicate altresi' le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB.
Note all'art. 9: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note all'art. 2. - L'art. 20 del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 20 (Competenze delle province). - 1. In attuazione dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare: a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti; c) il controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto; d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33; e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove gia' adottato, e delle previsioni di cui all'art. 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i comuni, delle zone idonee allalocalizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonche' delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli; g) l'organizzazione delle attivita' di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'art. 23. 2. Per l'esercizio delle attivita' di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalita' di cui al comma 3, nonche' degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresi' avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni. 4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attivita' di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non puo' essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente. 5. Il personale appartenente al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e' autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo. 6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti".