Art. 4.
1. In allegato alla relazione previsionale e programmatica il Governo
trasmette  al  Parlamento  un  elenco  di  tutte  le  opere pubbliche
finanziate integralmente o parzialmente dallo  Stato  per  una  spesa
superiore  a  lire  50 miliardi, indicando le leggi di finanziamento,
l'importo complessivo della somma stanziata, di quella impegnata e di
quella erogata, l'anno di deliberazione dell'opera, quello di  inizio
dei lavori e quello del suo completamento.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 25 giugno 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Amato, Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                   Visco, Ministro delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto