Art. 2.
              Disposizioni in materia di apprendistato
  1.  All'articolo  16,  comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
sono apportate le seguenti modifiche:
  al  primo  periodo  le  parole:  "un  anno"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "due  anni" e le parole da: "trovano applicazione" fino a:
"collettivi  nazionali  di  lavoro."  sono sostituite dalle seguenti:
"non  trovano  applicazione  nel caso di mancata partecipazione degli
apprendisti   alle   iniziative  di  formazione  esterna  all'azienda
previste  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  proposte
formalmente   all'impresa   da  parte  dell'amministrazione  pubblica
competente.".