Art. 10. Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, ad eccezione dell'articolo 10, comma 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 maggio 1999 Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 257
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 15 ottobre 1997, n. 428; e' il seguente: "3. Gli operatori che, al momento di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti nella ''sezione speciale'' di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994, e successive modificazioni e integrazioni, vengono iscritti nell'elenco di cui all'art. 3. La prima revisione di cui all'art. 3, comma 4, verra' effettuata tenendo conto: a) dell'attivita' svolta dalla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 1 al 31 dicembre 1999; b) dell'attivita' svolta dal 1 luglio 1997 alla data di approvazione del regolamento di cui all'art. 1, con riguardo ai requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto 24 febbraio 1994. Gli operatori esclusi dalla suddetta ''sezione speciale'' nella verifica effettuata nel mese di giugno 1997 ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994, non possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 prima del 1 dicembre 1998".