Art. 10.
                  Disposizioni finali e transitorie

  1.   Il  presente  regolamento  abroga  e  sostituisce  il  decreto
ministeriale  15 ottobre 1997, n. 428, ad eccezione dell'articolo 10,
comma 3.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 13 maggio 1999
                                                  Il Ministro: Ciampi
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica,
  foglio n. 257
 
           Nota all'art. 10:
            -  Il testo   dell'art.   10,   comma 3,   del    decreto
          legislativo  15 ottobre 1997, n. 428; e' il seguente:
            "3.  Gli  operatori  che, al momento di entrata in vigore
          del  presente  decreto,    risultano     iscritti     nella
          ''sezione   speciale''   di  cui all'art. 4 del decreto del
          Ministro  del tesoro del 24 febbraio 1994, e     successive
          modificazioni     e     integrazioni,   vengono    iscritti
          nell'elenco di cui all'art. 3. La  prima revisione  di  cui
          all'art. 3, comma 4, verra' effettuata tenendo conto:
            a)  dell'attivita'  svolta dalla data di approvazione del
          regolamento di cui all'art. 1 al 31 dicembre 1999;
            b)  dell'attivita'   svolta  dal  1   luglio  1997   alla
          data    di approvazione   del regolamento  di  cui all'art.
          1,  con riguardo   ai requisiti   previsti  dall'art.    4,
          comma  1, del  suddetto decreto  24 febbraio 1994.
            Gli    operatori  esclusi    dalla  suddetta    ''sezione
          speciale''  nella verifica effettuata  nel mese  di  giugno
          1997    ai  sensi   dell'art. 4, comma 6,   del decreto del
          Ministro  del tesoro del 24   febbraio 1994, non    possono
          presentare  domanda   di   iscrizione   nell'elenco di  cui
          all'art. 3 prima del 1 dicembre 1998".