Art. 2. Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato 1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della societa' di gestione, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando: a) la societa' di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) il regolamento e' stato approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto. 2. Ove il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica richieda informazioni complementari alla societa' di gestione del mercato, i termini di cui al comma precedente sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni. 3. Il difetto dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia. 4. Le comunicazioni di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono effettuate anche al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo medesimo. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6. 5. La Consob iscrive i mercati autorizzati nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 61, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente: "5. In caso di inosservanza del comma 4, la deliberazione assembleare e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Le azioni per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate a fini della regolare costituzione dell'assemblea. 6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione". - Per il testo dell'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note alle premesse.