Art. 2.
     Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

  1.  Entro  il  termine  di  sessanta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza  della societa' di gestione, il Ministro del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia
e  la  Consob che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,
autorizza l'esercizio dei mercati quando:
   a)  la  societa'  di  gestione  dimostra  di possedere i requisiti
previsti  dall'articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
   b)  il  regolamento  e'  stato approvato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del presente decreto.
  2. Ove il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   richieda  informazioni  complementari  alla  societa'  di
gestione  del  mercato,  i  termini  di  cui al comma precedente sono
interrotti  e,  dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre
un nuovo termine di trenta giorni.
  3.  Il difetto dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58, determina la decadenza dalla carica. Essa e'
dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla
nomina   o   dalla  conoscenza  del  difetto  sopravvenuto.  In  caso
d'inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
  4.  Le  comunicazioni  di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  sono  effettuate  anche al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
alla  Banca  d'Italia. Si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58;  in caso di inosservanza si
applica  l'articolo  14,  comma  5, del decreto legislativo medesimo.
L'impugnazione  puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro
il termine previsto dall'articolo 14, comma 6.
  5.  La  Consob  iscrive  i  mercati  autorizzati nell'elenco di cui
all'articolo  63,  comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n.  58,  curando  l'adempimento  delle  disposizioni  comunitarie  in
materia.
 
           Note all'art. 2:
            - Per il testo  dell'art. 61, commi 2, 3, 4, 5, 6   e  7,
          del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, si veda
          nelle note all'art. 1.
            -  Il testo   dell'art.   14,   comma 5,   del    decreto
          legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
            "5.   In   caso   di   inosservanza    del  comma  4,  la
          deliberazione assembleare e' impugnabile  a norma dell'art.
          2377  del codice civile se, senza  il voto di coloro    che
          avrebbero  dovuto  astenersi,   non si sarebbe raggiunta la
          necessaria maggioranza. Le azioni   per le quali  non  puo'
          essere    esercitato  il  diritto di voto sono  computate a
          fini della regolare costituzione dell'assemblea.
            6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla  Banca
          d'Italia  o  dalla  Consob  entro sei mesi dalla data della
          deliberazione ovvero, se questa e'  soggetta  a  iscrizione
          nel    registro    delle    imprese,    entro    sei   mesi
          dall'iscrizione".
            -  Per    il  testo  dell'art. 63,   comma 2, del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  si  veda  nelle  note
          alle premesse.