Art. 3.
                   Specialisti in titoli di Stato

  1.  Per  ciascun  mercato  all'ingrosso  dei  titoli  di  Stato, il
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
in   relazione  alle  esigenze  connesse  alla  gestione  del  debito
pubblico,  iscrive,  in  un  apposito elenco denominato "elenco degli
specialisti  in  titoli  di  Stato",  gli operatori principali di cui
all'articolo  1,  comma  1, lettera d), che ne facciano domanda e che
siano in possesso dei requisiti indicati al comma seguente.
  2.  L'iscrizione  nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata alle
seguenti condizioni:
   a)  possesso di un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno 75
miliardi;
   b)  svolgimento  di  un'attivita' nei diversi comparti del mercato
secondario   coerente  con  gli  obiettivi  di  gestione  del  debito
pubblico,  con  particolare  riguardo alla continuita' dell'attivita'
svolta,  al numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonche' alle
quantita' scambiate;
   c) possesso di una struttura organizzativa idonea, in particolare,
ad  assicurare  il  collocamento  dei  titoli  di  Stato  presso  gli
investitori finali;
   d)  aggiudicazione,  su  base annua, anche a livello di gruppo, di
una  quota  pari  ad  almeno il 3% del totale dei titoli emessi nelle
aste  sul  mercato primario dei titoli di Stato italiani. La suddetta
quota verra' calcolata tenendo conto delle differenti caratteristiche
finanziarie dei titoli.
  3.  Si  considerano  appartenenti  al  gruppo  del  soggetto che ha
richiesto l'iscrizione di cui al comma l coloro che:
   a) controllano il predetto soggetto, ovvero ne siano controllati;
   b)  sono  controllati  dallo  stesso  soggetto  che  controlla  il
soggetto che ha richiesto l'iscrizione.
  Ai  fini  dell'individuazione  del rapporto di controllo si applica
l'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  4. Gli operatori principali che richiedono l'iscrizione nell'elenco
di  cui  al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui
al  comma  2  nei  dodici  mesi successivi alla data di presentazione
della   domanda.   Laverifica  dei  requisiti  viene  effettuata  dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  5.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   sottopone   a  verifica  ogni  due  anni  l'elenco  degli
specialisti  in  titoli  di  Stato  di  cui  al  comma 1. Prima della
scadenza del termine per la verifica dell'elenco degli specialisti in
titoli  di  Stato,  l'esclusione di uno di essi puo' avvenire qualora
venga  meno  uno  dei  requisiti  di  cui al comma 2 ovvero per gravi
motivi,  nel  caso  di comportamenti che contrastino con l'efficienza
complessiva   del   mercato   o   con  l'ordinato  svolgimento  delle
negoziazioni.   Gli   operatori   esclusi   dall'elenco  non  possono
presentare domanda d'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla
data dell'esclusione.
  6.  Gli operatori di cui ai precedenti commi 1 e 4, trasmettono, su
richiesta,   al   Ministero   del   tesoro,   del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  alla  Banca  d'Italia  dati  e  notizie
sull'attivita'    svolta.    La   societa'   di   gestione   fornisce
periodicamente  e  anche  su  richiesta  al Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica dati e notizie relative ai
contratti   conclusi  e  all'attivita'  svolta  dai  partecipanti  al
mercato. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica   puo'   richiedere  alla  Banca  d'Italia  ulteriori  dati
sull'attivita'  realizzata dagli operatori di cui ai precedenti commi
1 e 4.
 
           Note all'art. 3:
            -  Il  testo    dell'art.  23 del decreto legislativo   1
          settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
            "Art. 23 (Nozione di  controllo).  -    1.  Ai  fini  del
          presente   capo   il   controllo   sussiste,     anche  con
          riferimento a soggetti  diversi dalle societa', nei    casi
          previsti  dall'art.    2359,  commi  primo   e secondo, del
          codice civile.
            2. Il   controllo si considera  esistente    nella  forma
          dell'influenza   dominante,    salvo    prova    contraria,
          allorche'  ricorra  una  delle seguenti situazioni:
            1) esistenza di un soggetto che, in base ad  accordi  con
          altri  soci, ha   il    diritto  di  nominare   o  revocare
          la   maggioranza  degli amministratori  ovvero dispone   da
          solo   della      maggioranza   dei      voti  esercitabili
          nell'assemblea ordinaria;
            2) possesso di   una partecipazione idonea  a  consentire
          la nomina o la   revoca   della  maggioranza   dei   membri
          del  consiglio   di amministrazione;
            3)   sussistenza   di  rapporti,   anche  tra  soci,   di
          carattere  finanziario    e  organizzativo     idonei     a
          conseguire  uno dei  seguenti effetti:
                a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
            b)  il  coordinamento  della  gestione  dell'impresa  con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune;
            c) l'attribuzione  di poteri  maggiori rispetto a  quelli
          derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
            d)   l'attribuzione    a  soggetti  diversi    da  quelli
          legittimi   in base all'assetto  proprietario    di  poteri
          nella  scelta    di  amministratori  e  dei dirigenti delle
          imprese;
            4) assoggettamento  a direzione   comune, in base    alla
          composizione   degli  organi  amministrativi  o  per  altri
          concordanti elementi".