Art. 4. Societa' di gestione 1. La societa' di gestione: a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti; b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento; c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni; d) comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Banca d'Italia e alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte; e) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. La societa' di gestione, provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla Consob.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il seguente: "Art. 65 (Registrazione delle operazioni su strumenti finanziari presso la societa' di gestione). - 1. La Consob stabilisce con regolamento: a) le modalita' di registrazione di tutte le operazioni compiute su strumenti finanziari; b) i termini e le modalita' con cui i soggetti che prestano servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato devono comunicare le operazioni eseguite fuori da tale mercato".