Art. 4.
                        Societa' di gestione

  1. La societa' di gestione:
   a)  predispone  le  strutture,  fornisce  i  servizi del mercato e
determina i corrispettivi ad essa dovuti;
   b)  adotta  tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del
mercato e verifica il rispetto del regolamento;
   c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli,
dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;
   d)  comunica  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  alla  Banca  d'Italia  e  alla  Consob le
violazioni  del  regolamento  del  mercato,  segnalando le iniziative
assunte;
   e)  provvede  alla gestione e alla diffusione delle informazioni e
dei  documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  2.  La  societa'  di  gestione, provvede agli altri compiti ad essa
eventualmente affidati dalla Consob.
 
           Nota all'art. 4:
            - Il testo   dell'art. 65 del  decreto  legislativo    24
          febbraio 1998, n. 58, e' il seguente:
            "Art.  65  (Registrazione delle  operazioni su  strumenti
          finanziari presso  la societa'  di  gestione).   - 1.    La
          Consob stabilisce  con regolamento:
            a)  le  modalita' di registrazione di tutte le operazioni
          compiute su strumenti finanziari;
            b) i termini e  le  modalita'  con  cui  i  soggetti  che
          prestano   servizi  di  investimento    aventi  ad  oggetto
          strumenti  finanziari ammessi alla negoziazione    su    un
          mercato    regolamentato  devono  comunicare  le operazioni
          eseguite fuori da tale mercato".