Art. 5.
                        Vigilanza sui mercati

  1.  La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di
Stato  avendo  riguardo  all'efficienza  complessiva  del  mercato  e
all'ordinato  svolgimento delle negoziazioni. La societa' di gestione
fornisce  alla  Banca  d'Italia  dati e notizie relative ai contratti
conclusi e all'attivita' svolta dagli operatori sul mercato. La Banca
d'Italia informa tempestivamente il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica dell'attivita' di vigilanza svolta e
delle irregolarita' riscontrate.
  2.  La  Banca  d'Italia,  con  le  modalita'  e nei termini da essa
stabiliti,  puo'  chiedere alle societa' di gestione la comunicazione
anche   periodica   di  dati,  notizie,  atti  e  documenti,  nonche'
effettuare   ispezioni  presso  le  medesime  societa'  e  richiedere
l'esibizione  di  documenti  e  il  compimento  degli  atti  ritenuti
necessari.
  3.  In caso di necessita' ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per
le   finalita'  indicate  al  precedente  comma  1,  i  provvedimenti
necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione.
  4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalita' indicate
nel  precedente  comma  1, puo' richiedere ai partecipanti al mercato
dati e notizie sull'attivita' svolta.
  5.  La  Banca  d'Italia  informa  tempestivamente  il Ministero del
tesoro,   del   bilancio   e  della  programmazione  economica  delle
irregolarita'  riscontrate  nello  svolgimento della sua attivita' di
vigilanza,  con particolare riguardo all'operativita' degli operatori
di cui all'articolo 3, commi 1 e 4.