Art. 5. Vigilanza sui mercati 1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La societa' di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attivita' svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate. 2. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' effettuare ispezioni presso le medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. 3. In caso di necessita' ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al precedente comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione. 4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalita' indicate nel precedente comma 1, puo' richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attivita' svolta. 5. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle irregolarita' riscontrate nello svolgimento della sua attivita' di vigilanza, con particolare riguardo all'operativita' degli operatori di cui all'articolo 3, commi 1 e 4.