Art. 6. Informativa alla Consob 1. La Consob accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori. 2. La Consob puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attivita' di cui al precedente comma 1. La Consob informa tempestivamente il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate.