Art. 6.
                       Informativa alla Consob

  1.  La  Consob  accerta  che sui mercati all'ingrosso dei titoli di
Stato   sia   assicurata   un'adeguata   e  corretta  informativa  ai
partecipanti ed agli investitori.
  2.   La   Consob   puo'  chiedere  alle  societa'  di  gestione  la
comunicazione  anche  periodica  di  dati,  notizie, atti e documenti
necessari allo svolgimento della attivita' di cui al precedente comma
1.  La  Consob  informa  tempestivamente  il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  la  Banca  d'Italia
dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate.