Art. 7. Vigilanza sulle societa' di gestione 1. Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente decreto. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che le modificazioni statutarie delle societa' di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. 3. La Banca d'Italia vigila affinche' la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 1, comma 2, del presente decreto e che sia conforme a quanto stabilito dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, puo' richiedere alla societa' di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 3.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'art. 1.