Art. 7.
                Vigilanza sulle societa' di gestione

  1. Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca
d'Italia  che  a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo
5, comma 2, del presente decreto.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica,  sentite  la  Banca  d'Italia e la Consob, verifica che le
modificazioni  statutarie  delle societa' di gestione non contrastino
con  i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58.  Non  si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.
  3.  La  Banca  d'Italia  vigila  affinche'  la regolamentazione del
mercato  sia  idonea  ad  assicurare  l'effettivo conseguimento delle
finalita'  indicate  nell'articolo 1, comma 2, del presente decreto e
che  sia  conforme  a  quanto stabilito dal regolamento emanato dalla
Consob ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
  4.  Il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  su  proposta della Banca d'Italia sentita la Consob, puo'
richiedere alla societa' di gestione modifiche della regolamentazione
del  mercato  stesso  idonee  a  eliminare le disfunzioni riscontrate
nell'attivita' di vigilanza di cui al precedente comma 3.
 
           Nota all'art. 7:
            - Per  il testo  dell'art. 61 del    decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, si veda nelle note all'art. 1.