Art. 8.
                    Compensazione e liquidazione

  1.   Ciascun  soggetto  ammesso  alle  negoziazioni  deve  aderire,
direttamente  o  attraverso  un soggetto a cio' abilitato, ai sistemi
che  consentano  la  compensazione,  liquidazione ed esecuzione delle
operazioni su strumenti finanziari.