Art. 9. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle societa' di gestione 1. In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle societa' di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda il perseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle societa' di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72 ad eccezione dei commi 2 e 8 e 75 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. Nel caso in cui le irregolarita' di cui al comma 1 siano di eccezionale gravita' il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 del presente regolamento. 3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre lo scioglimento delle societa' di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle societa' per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra societa', previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga alle norme del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 5. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta della Consob sentita la Banca d'Italia, per quanto previsto dall'articolo 6. 6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere.
Note all'art. 9: - Il testo degli articoli 70, 72 e 75 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 70 (Provvedimento). - 1. Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando: a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della banca; b) siano previste gravi perdite del patrimonio; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dell'assemblea straordinaria. 2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6. 3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima delle consegne ai sensi dell'art. 73. 4. Il decreto del Ministro del tesoro e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine piu' breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura puo' essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi 3 e 4. 6. La Banca d'Italia puo' disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura quando le relative modalita' di esecuzione siano state gia' approvate dalla medesima Banca d'Italia. 7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il cinquantesimo in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato". "Art. 72 (Poteri e funzionamento degli organi straordinari). - 1. I commissari esercitano le funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita' e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con le consegne previste dall'art. 73 e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti. 4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, puo' stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. 5. L'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, a norma dell'art. 2393 del codice civile, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi succeduti ai commissari proseguono le azioni di responsabilita' da questi iniziate e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse. 6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del giorno e' stabilito in via esclusiva dai commissari e non e' modificabile dall'organo convocato. 7. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilita' di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o piu' commissari. 8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parita' prevale il voto del presidente. 9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della Banca d'ltalia". "Art. 75 (Adempimenti finali). - 1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attivita' svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria e' protratta a ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. 3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perche' siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalita' previste dall'art. 73, comma 1". - Il titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' il seguente: "Capo VI Della liquidazione dell'attivo Sezione I Disposizioni generali 104. Inizio della liquidazione. - Il curatore deve procedere, sotto la direzione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, se questo e' stato nominato, alla vendita dei beni dopo il decreto previsto dall'art. 97, salve le esigenze dell'esercizio provvisorio dell'impresa, quando questo sia stato autorizzato. Il curatore puo' essere autorizzato con decreto motivato dal giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, a procedere alle vendite anche prima del termine indicato nel primo comma. 105. Norme applicabili. - Alle vendite di beni mobili o immobili del fallimento si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione, in quanto compatibili con le sezioni seguenti. Sezione II Della vendita dei beni mobili 106. Modalita' della vendita dei beni mobili. - Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce il tempo della vendita, disponendo se questa debba essere fatta ad offerte private o all'incanto, e determinando le modalita' relative, sentito ove occorra uno stimatore. In caso di necessita' o di utilita' evidente puo' autorizzare la vendita in massa delle attivita' mobiliari, in tutto o in parte, prescrivendo speciali misure di pubblicita'. Sezione III Della vendita dei beni immobili 107. Espropriazioni in corso. - Se prima della dichiarazione di fallimento e' stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o piu' immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante. In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il creditore procedente, il fallito e ogni altro interessato possono reclamare, a norma dell'art. 36, al giudice delegato. Se era in corso il procedimento di distribuzione del prezzo, il procedimento deve essere integrato con l'intervento del curatore. Il curatore deve tenere un conto speciale delle vendite dei singoli immobili e dei frutti percepiti sui medesimi dalla data della dichiarazione di fallimento. La somma ricavata dalla vendita dei frutti e' distribuita col prezzo degli immobili relativi. 108. Modalita' della vendita degli immobili. - La vendita degli immobili deve farsi con incanto. Il giudice delegato tuttavia, su proposta del curatore, sentito il comitato dei creditori e con l'assenso dei creditori ammessi al passivo, aventi un diritto di prelazione sugli immobili, puo' ordinare la vendita senza incanto, ove la ritenga piu' vantaggiosa. Le vendite sono disposte con ordinanza dal giudice delegato, su istanza del curatore, ed hanno luogo innanzi al giudice medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 578 del codice di procedura civile. Il giudice che procede puo' sospendere la vendita, quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita e' notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile, nonche' ai creditori ipotecari iscritti. 109. Procedimento di distribuzione della somma ricavata. - Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente. Il giudice delegato stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma e' prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione".