Art. 9.
           Provvedimenti straordinari a tutela del mercato
                 e crisi delle societa' di gestione

  1. In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero
nell'amministrazione  delle  societa'  di gestione e comunque in ogni
caso  in  cui  lo  richieda il perseguimento delle finalita' indicate
nell'articolo  1, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, su proposta
della   Banca   d'Italia,   dispone   lo  scioglimento  degli  organi
amministrativi  e  di  controllo delle societa' di gestione. I poteri
dei  disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario
nominato  con  il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base
delle  direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla
ricostituzione  degli  organi.  Per  quanto non previsto dal presente
comma  si  applicano  gli  articoli  70,  commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72 ad
eccezione  dei  commi  2 e 8 e 75 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385.
  2.  Nel  caso  in  cui  le irregolarita' di cui al comma 1 siano di
eccezionale  gravita'  il  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  su  proposta  della  Banca d'Italia, puo'
revocare  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  2  del  presente
regolamento.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla comunicazione del provvedimento di
revoca   dell'autorizzazione  gli  amministratori  o  il  commissario
convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere
altre  iniziative  conseguenti  al  provvedimento  stesso  ovvero per
deliberare  la liquidazione volontaria della societa'. Qualora non si
provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non
deliberi   entro   tre   mesi  dalla  data  della  comunicazione  del
provvedimento  di  revoca,  il  Ministero  del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  su  proposta della Banca d'Italia,
puo'  disporre lo scioglimento delle societa' di gestione nominando i
liquidatori.  Si  applicano  le disposizioni sulla liquidazione delle
societa' per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei
liquidatori.
  4.  Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, su proposta della Banca
d'Italia,  sentita  la  Consob,  promuove  gli  accordi  necessari ad
assicurare  la  continuita'  delle  negoziazioni.  A  tal  fine  puo'
disporre  il  trasferimento  temporaneo della gestione del mercato ad
altra  societa',  previo  consenso  di quest'ultima. Il trasferimento
definitivo  della  gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga
alle  norme  del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.
  5.  I  provvedimenti  previsti  dai  commi  1 e 2 sono adottati dal
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
su  proposta  della  Consob  sentita  la  Banca  d'Italia, per quanto
previsto dall'articolo 6.
  6.   Le  iniziative  per  la  dichiarazione  di  fallimento  o  per
l'ammissione    alle    procedure    di   concordato   preventivo   o
amministrazione  controllata e i relativi provvedimenti del tribunale
sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere.
 
           Note all'art. 9:
            -  Il    testo  degli articoli   70, 72 e  75 del decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente:
            "Art. 70 (Provvedimento). - 1.  Il Ministro  del  tesoro,
          su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto
          lo   scioglimento   degli   organi   con      funzioni   di
          amministrazione  e di controllo  delle banche quando:
            a) risultino  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,
          ovvero   gravi   violazioni        delle       disposizioni
          legislative,   amministrative    o statutarie che  regolano
          l'attivita' della banca;
               b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
            c)  lo  scioglimento sia richiesto   con istanza motivata
          dagli   organi   amministrativi    ovvero    dell'assemblea
          straordinaria.
            2.    Le funzioni  delle assemblee  e degli  altri organi
          diversi da quelli   indicati     nel   comma      1    sono
          sospese      per         effetto     del  provvedimento  di
          amministrazione  straordinaria,   salvo   quanto   previsto
          dall'art. 72, comma 6.
            3.  Il    decreto del Ministro  del tesoro  e la proposta
          della Banca d'Italia   sono   comunicati   dai   commissari
          straordinari      agli  interessati,  che  ne      facciano
          richiesta, non prima  delle consegne ai sensi dell'art. 73.
            4.  Il    decreto del Ministro   del tesoro e' pubblicato
          per estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.
            5.    L'amministrazione    straordinaria dura   un   anno
          dalla data  di emanazione del  decreto previsto  dal  comma
          1,    salvo che  il decreto preveda un termine piu' breve o
          che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura  anticipata.
          In  casi eccezionali  la procedura  puo' essere  prorogata,
          per  un  periodo non superiore a sei mesi,  con il medesimo
          procedimento indicato nel comma 1; si applicano  in  quanto
          compatibili i commi 3 e 4.
            6.  La    Banca  d'Italia    puo' disporre proroghe   non
          superiori  a due mesi del  termine della  procedura,  anche
          se    prorogato ai  sensi del comma 5, per  gli adempimenti
          connessi alla  chiusura della procedura quando le  relative
          modalita'  di  esecuzione  siano state gia' approvate dalla
          medesima Banca d'Italia.
            7.  Alle  banche  non  si    applicano   il   titolo   IV
          della    legge fallimentare   e l'art.   2409   del  codice
          civile.    Se    vi  e'    fondato  sospetto     di   gravi
          irregolarita'   nell'adempimento      dei  doveri     degli
          amministratori e dei   sindaci  di  banche,  i  soci    che
          rappresentano  il  ventesimo del   capitale sociale, ovvero
          il cinquantesimo in  caso di banche con azioni  quotate  in
          borsa, possono denunciare  i fatti alla Banca d'Italia, che
          decide con provvedimento motivato".
            "Art.   72   (Poteri   e   funzionamento   degli   organi
          straordinari). - 1. I commissari esercitano  le funzioni  e
          i   poteri dei   disciolti  organi  amministrativi    della
          banca.    Essi    provvedono  ad   accertare  la situazione
          aziendale,  a rimuovere le  irregolarita' e a promuovere le
          soluzioni  utili   nell'interesse  dei   depositanti.     I
          commissari,   nell'esercizio   delle  loro  funzioni,  sono
          pubblici ufficiali.
            2. Il comitato  di sorveglianza sostituisce in tutte   le
          funzioni  i  disciolti  organi    di controllo   e fornisce
          pareri ai   commissari nei  casi  previsti  dalla  presente
          sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
            3.    Le   funzioni degli   organi   straordinari   hanno
          inizio  con  le consegne  previste dall'art.  73  e cessano
          con  il passaggio  delle consegne agli organi subentranti.
            4. La  Banca    d'Italia,  con  istruzioni  impartite  ai
          commissari  e ai membri del comitato di  sorveglianza, puo'
          stabilire speciali cautele e limitazioni    nella  gestione
          della  banca.   I componenti   gli organi straordinari sono
          personalmente      responsabili   dell'inosservanza   delle
          prescrizioni    della Banca   d'Italia;   queste non   sono
          opponibili  ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
            5. L'esercizio  dell'azione di responsabilita' contro   i
          membri   dei  disciolti     organi  amministrativi    e  di
          controllo, a   norma dell'art.   2393  del  codice  civile,
          spetta  ai  commissari straordinari, sentito il comitato di
          sorveglianza, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia.
          Gli    organi    amministrativi   succeduti ai   commissari
          proseguono  le azioni di responsabilita' da questi iniziate
          e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.
            6.  I  commissari,  previa  autorizzazione  della   Banca
          d'Italia,  possono  convocare  le  assemblee  e   gli altri
          organi indicati nell'art.   70,  comma    2.  L'ordine  del
          giorno  e' stabilito in via  esclusiva dai commissari e non
          e' modificabile dall'organo convocato.
            7.   Quando   i   commissari  siano  piu'  di  uno,  essi
          decidono  a maggioranza   dei  componenti   in  carica    e
          i      loro   poteri     di rappresentanza sono validamente
          esercitati  con la firma congiunta di  due  di    essi.  E'
          fatta  salva la   possibilita' di  conferire deleghe, anche
          per categorie di operazioni, a uno o piu' commissari.
            8.   Il    comitato   di   sorveglianza   delibera      a
          maggioranza    dei componenti   in   carica;   in  caso  di
          parita'  prevale  il  voto  del presidente.
            9. Le azioni civili contro i  commissari e i  membri  del
          comitato    di    sorveglianza    per       atti   compiuti
          nell'espletamento    dell'incarico  sono  promosse   previa
          autorizzazione della Banca d'ltalia".
            "Art.  75  (Adempimenti  finali).  -    1.  I  commissari
          straordinari e il comitato di   sorveglianza, al    termine
          delle   loro      funzioni,   redigono   separati  rapporti
          sull'attivita'  svolta  e  li     trasmettono  alla   Banca
          d'Italia.      La   Banca    d'Italia   cura    che   della
          chiusura  dell'amministrazione  straordinaria    sia   data
          notizia    mediante  avviso  da  pubblicarsi nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
            2.     La     chiusura     dell'esercizio     in    corso
          all'inizio   dell'amministrazione       straordinaria    e'
          protratta  a    ogni effetto   di legge   fino al   termine
          della procedura.  I  commissari redigono   il bilancio  che
          viene  presentato    per l'approvazione alla Banca d'Italia
          entro quattro mesi    dalla  chiusura  dell'amministrazione
          straordinaria   e     pubblicato  nei    modi  di    legge.
          L'esercizio cui  si riferisce  il bilancio  redatto     dai
          commissari    costituisce   un    unico  periodo d'imposta.
          Entro un mese  dall'approvazione della Banca d'Italia,  gli
          organi     subentrati    ai    commissari  presentano    la
          dichiarazione   dei  redditi  relativa    a  detto  periodo
          secondo  le disposizioni tributarie vigenti.
            3.   I  commissari,  prima  della cessazione  delle  loro
          funzioni, provvedono perche' siano ricostituiti gli  organi
          dell'amministrazione   ordinaria.  Gli  organi  subentranti
          prendono in consegna l'azienda dai  commissari  secondo  le
          modalita' previste dall'art. 73, comma 1".
            -  Il  titolo  II,   capo VI, del regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267, e' il seguente:
                                   "Capo VI
                        Della liquidazione dell'attivo
                                   Sezione I
                             Disposizioni generali
            104.  Inizio  della  liquidazione.  -  Il  curatore  deve
          procedere,  sotto la  direzione  del  giudice  delegato   e
          sentito  il  comitato  dei creditori, se  questo  e'  stato
          nominato,  alla  vendita dei beni dopo il decreto  previsto
          dall'art.    97,  salve    le    esigenze    dell'esercizio
          provvisorio   dell'impresa,   quando   questo   sia   stato
          autorizzato.
            Il  curatore   puo'   essere   autorizzato con    decreto
          motivato    dal  giudice  delegato, sentito il comitato dei
          creditori, a procedere alle vendite anche prima del termine
          indicato nel primo comma.
            105. Norme  applicabili. - Alle  vendite di  beni  mobili
          o immobili del fallimento si  applicano le disposizioni del
          codice   di   procedura  civile  relative  al  processo  di
          esecuzione, in quanto compatibili con le sezioni seguenti.
                                  Sezione II
                         Della vendita dei beni mobili
            106. Modalita' della vendita dei beni   mobili. -  Per  i
          beni mobili, compresi  i  frutti naturali  degli  immobili,
          il  giudice    delegato, sentiti il curatore e il  comitato
          dei  creditori,  stabilisce   il   tempo   della   vendita,
          disponendo  se    questa  debba   essere fatta   ad offerte
          private  o  all'incanto,  e    determinando  le   modalita'
          relative, sentito ove occorra uno stimatore.
            In  caso    di  necessita'  o   di utilita' evidente puo'
          autorizzare  la  vendita    in  massa     delle   attivita'
          mobiliari,  in    tutto o   in parte, prescrivendo speciali
          misure di pubblicita'.
                                  Sezione III
                        Della vendita dei beni immobili
            107.  Espropriazioni    in  corso.    -  Se   prima della
          dichiarazione di  fallimento  e'  stata  iniziata  da    un
          creditore  l'espropriazione  di uno o   piu'  immobili  del
          fallito, il  curatore  si  sostituisce  nella procedura  al
          creditore istante.
            In caso d'ingiustificato ritardo da parte del curatore il
          creditore  procedente, il fallito e ogni  altro interessato
          possono  reclamare,  a  norma  dell'art.  36,  al   giudice
          delegato.
            Se  era   in corso  il procedimento di  distribuzione del
          prezzo,  il  procedimento   deve   essere   integrato   con
          l'intervento del curatore.
            Il  curatore  deve tenere un conto speciale delle vendite
          dei singoli immobili   e    dei    frutti    percepiti  sui
          medesimi   dalla  data  della dichiarazione  di fallimento.
          La    somma  ricavata    dalla  vendita    dei  frutti   e'
          distribuita col prezzo degli immobili relativi.
            108.  Modalita'    della vendita   degli immobili.   - La
          vendita degli  immobili  deve    farsi  con    incanto.  Il
          giudice  delegato    tuttavia, su proposta   del  curatore,
          sentito  il  comitato  dei creditori  e  con l'assenso  dei
          creditori  ammessi al   passivo, aventi   un  diritto    di
          prelazione  sugli    immobili,  puo'    ordinare la vendita
          senza incanto, ove la ritenga piu' vantaggiosa.
            Le vendite  sono disposte   con ordinanza    dal  giudice
          delegato,  su  istanza  del    curatore,  ed    hanno luogo
          innanzi  al    giudice  medesimo,  salvo  quanto   disposto
          dall'art. 578 del codice di procedura civile.
            Il  giudice  che    procede puo' sospendere la   vendita,
          quando ritiene  che  il  prezzo  offerto  sia  notevolmente
          inferiore a quello giusto.
            Un  estratto  dell'ordinanza  che  dispone  la vendita e'
          notificato dal curatore a ciascuno   dei creditori  ammessi
          al  passivo    con  diritto  di  prelazione  sull'immobile,
          nonche' ai creditori ipotecari iscritti.
            109.   Procedimento   di  distribuzione    della    somma
          ricavata.   -     Il  giudice    delegato  provvede    alla
          distribuzione  della somma  ricavata dalla vendita  secondo
          le disposizioni del capo seguente.
            Il  giudice  delegato stabilisce con  decreto la somma da
          attribuire, se del caso, al curatore in conto del  compenso
          finale  da  liquidarsi a norma dell'art. 39.  Tale somma e'
          prelevata sul  prezzo insieme alle spese di procedura e  di
          amministrazione".