Art. 2. Criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente 1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6. 2. Ai fini del presente decreto il nucleo familiare di cui al comma 1 e' composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. 3. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati nell'articolo 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998. 4. Gli enti erogatori possono stabilire anche la rilevanza di elementi patrimoniali mobiliari e immobiliari, di cui all'articolo 4. In tal caso l'indicatore della situazione economica equivalente e' dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998. 5. Gli enti erogatori in relazione a particolari prestazioni possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita al comma 2. 6. Gli enti erogatori disciplinano, nell'ambito della propria autonomia, le procedure atte a tener conto, ai fini dell'accesso alla prestazione agevolata, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui e' riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e' il seguente: "Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona". - La tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e' la seguente: "Tabella 2 LA SCALA DI EQUIVALENZA Numero dei componenti Parametro --- --- 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa". - Per il testo del comma 52 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.