Art. 4.
        Criteri di valutazione della situazione patrimoniale

  1.   Gli   enti  erogatori  possono  integrare  l'indicatore  della
situazione reddituale, come definito dall'articolo 3, comma 1, con la
situazione  patrimoniale  di ciascun componente del nucleo familiare,
considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:
    a)  il  valore  dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli,
intestati  a  persone  fisiche  diverse da imprese, quale definito ai
fini   ICI   al   31   dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
presentazione  della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6,
indipendentemente  dal  periodo  di  possesso  nel  periodo d'imposta
considerato.  Dal  valore  complessivo  cosi'  determinato  si detrae
l'ammontare  dell'eventuale  debito  residuo  alla stessa data del 31
dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la
costruzione dei predetti fabbricati;
    b)  il  valore  del  patrimonio  mobiliare  determinato secondo i
criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4.
  2.  I  valori  patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1
rilevano  in  capo  alle  persone  fisiche  titolari  di  diritti  di
proprieta' o reali di godimento.
  3.  Dalla  somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare
si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni,
elevata  a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una
abitazione di proprieta'.
  4.  L'  importo  cosi' determinato e' moltiplicato per lo specifico
coefficiente  stabilito  dall'ente erogatore, entro il valore massimo
di 0,20.
  5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di valutazione
differenziati   rispettivamente   per   la  componente  mobiliare  ed
immobiliare.