Art. 6. Dichiarazione sostitutiva 1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e' effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonche' quella di tutti i componenti il nucleo familiare. 2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 3, nonche' i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresi' da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione. 3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicita' delle informazioni fornite. 4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modellotipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. In via transitoria fino alla completa attuazione delle disposizioni previste dall'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, gli enti presso i quali e' stata presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica equivalente da parte degli enti erogatori le prestazioni agevolate richieste.
Note all'art 6: - Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 15 del 1968 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. - Il testo vigente dell'art. 4 della citata legge n. 15 del 1968 e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20. Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa. - Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 403 del 1998 e' il seguente: "Art. 1 (Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualita' personali: a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare composto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato; c) stato di disoccupazione; qualita' di pensionato e categoria di pensione; qualita' di studente o di casalinga; d) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; g) di non aver riportato condanne penali; h) qualita' di vivenza a carico; i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. 2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'Universita', quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicita' del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento". - Il testo dell'art. 2 del citato D.P.R. n. 403 del 1998 e' il seguente: "Art. 2 (Estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualita' personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento e all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. La dichiarazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse puo' riguardare anche stati, fatti e qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione puo' riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione e' conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia. 3. Qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualita' personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato puo' trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorche' non autenticata, dei certificati di cui sia gia' in possesso. 4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'art. 10". - Per il testo del comma 6 dell'art 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note all'art. 3. - Il testo del comma 5 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente: "5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonche' ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validita' temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate".