Art. 7. 
                    Revoca dei benefici concessi 
 
  1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4,  comma  7,  del
decreto legislativo n. 109 del  1998,  le  convenzioni  da  stipulare
assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi
gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i  provvedimenti  di
competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 7 maggio 1999 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                               D'Alema 
 
                      Il Ministro delle finanze 
                                Visco 
 
               Il Ministro della solidarieta' sociale 
                                Turco 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                           Russo Jervolino 
 
                Il Ministro del tesoro, del bilancio 
                  e della programmazione economica 
                               Ciampi 
 
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 
                              Bassolino 
 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999 
  Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 293 
 
           Nota all'art 7: 
            - Il testo del comma 7 dell'art.  4  del  citato  decreto
          legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente: 
            "7.  Gli  enti  erogatori  controllano,  singolarmente  o
          mediante un apposito servizio comune, la veridicita'  della
          situazione  familiare  dichiarata  e  confrontano  i   dati
          reddituali e patrimoniali dichiarati dai  soggetti  ammessi
          alle  prestazioni  con  i  dati  in  possesso  del  sistema
          informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
          stipulare  convenzioni  con  il  Ministero  delle  finanze.
          L'ente erogatore provvede ad ogni  adempimento  conseguente
          alla   non   veridicita'   dei    dati    dichiarati.    Le
          amministrazioni possono  richiedere  idonea  documentazione
          atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei  dati
          dichiarati,  anche  al  fine  della  correzione  di  errori
          materiali o di modesta entita'".