Art. 7. Revoca dei benefici concessi 1. Nell'ambito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998, le convenzioni da stipulare assicurano che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 maggio 1999 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro della solidarieta' sociale Turco Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassolino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 293
Nota all'art 7: - Il testo del comma 7 dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente: "7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entita'".