Art. 2
                              Principi
  1. Lo Stato, le regioni, i  comuni,  le  aziende  unita'  sanitarie
locali  e  gli  istituti  penitenziari uniformano le proprie azioni e
concorrono  responsabimente  alla  realizzazione  di  condizioni   di
protezione  della  salute  dei detenuti e degli internati, attraverso
sistemi di informazione ed educazione sanitaria per  l'attuazione  di
misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi,
cura  e  riabilitazione  contenute nel Piano sanitario nazionale, nei
piani sanitari regionali e in quelli locali.
  2.  L'assistenza  sanitaria  ai  detenuti  e  agli   internati   e'
organizzata  secondo  principi  di  globalita'  dell'intervento sulle
cause di pregiudizio della salute, di unitarieta' dei servizi e delle
prestazioni, di integrazione della assistenza sociale e  sanitaria  e
di garanzia della continuita' terapeutica.
  3.  Alla  erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda
unita' sanitaria  locale.  L'amministrazione  penitenziaria  provvede
alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti.