Art. 4 Competenze in materia di sicurezza 1. Al Ministero di grazia e giustizia sono riservate tutte le competenze in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati. 2. Sulla base degli indirizzi formulati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanita', il direttore dell'istituto penitenziario sentito il direttore generale dall'Azienda unita' sanitaria locale, disciplina il regime autorizzatorio e le modalita' di accesso nell'istituto medesimo del personale appartenente al servizio sanitario nazionale. 3. Il Personale appartenente al Servizio sanitario nazionale e' tenuto all'osservanza delle norme previste dall'ordinamento penitenziario dal relativo regolamento di esecuzione, dal regolamento interno dell'istituto penitenziario, nonche' delle direttive impartite dall'ammnistrazione penitenziaria e dal direttore dell'istituto medesimo in materia di organizzazione e sicurezza. 4. In relazione alle esigenze dell'amministrazione penitenziaria e' definito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con provvedimento adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali, un contingente di personale medico e sanitario da destinare all'Amministrazione penitenziaria. Con il medesimo provvedimento sono stabiliti i requisiti e i criteri per la individuazione di detto personale, nonche' i relativi compiti, fermo restando il diritto di opzione per tale contingente di personale.