Art. 4
                 Competenze in materia di sicurezza
  1. Al Ministero di grazia  e  giustizia  sono  riservate  tutte  le
competenze  in  materia  di  sicurezza  all'interno  delle  strutture
sanitarie ubicate  negli  istituti  penitenziari  e  nell'ambito  dei
luoghi  esterni  di  cura  ove  siano  ricoverati  i  detenuti  e gli
internati.
  2. Sulla base degli indirizzi formulati con decreto del Ministro di
grazia e giustizia di concerto con  il  Ministro  della  sanita',  il
direttore  dell'istituto  penitenziario sentito il direttore generale
dall'Azienda  unita'   sanitaria   locale,   disciplina   il   regime
autorizzatorio  e  le modalita' di accesso nell'istituto medesimo del
personale appartenente al servizio sanitario nazionale.
  3. Il Personale appartenente al  Servizio  sanitario  nazionale  e'
tenuto   all'osservanza   delle   norme   previste   dall'ordinamento
penitenziario dal relativo regolamento di esecuzione, dal regolamento
interno  dell'istituto   penitenziario,   nonche'   delle   direttive
impartite   dall'ammnistrazione   penitenziaria   e   dal   direttore
dell'istituto medesimo in materia di organizzazione e sicurezza.
  4. In relazione alle esigenze dell'amministrazione penitenziaria e'
definito,  senza  oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  con
provvedimento  adottato  dal  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di
concerto con il Ministro  della  sanita',  con  il  Ministro  per  la
funzione  pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite  le  organizzazioni  sindacali,  un
contingente   di   personale   medico   e   sanitario   da  destinare
all'Amministrazione penitenziaria. Con il medesimo provvedimento sono
stabiliti i requisiti e i criteri  per  la  individuazione  di  detto
personale,  nonche'  i relativi compiti, fermo restando il diritto di
opzione per tale contingente di personale.