Art. 7
                      Trasferimento di risorse
  1. Agli oneri  derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto
legislativo e dei decreti legislativi di cui all'articolo 5, comma 2,
della   legge   30  novembre  1998,  n.  419,  si  provvede  mediante
utilizzazione delle  risorse  assegnate  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia e destinate alla sanita' penitenziaria.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione economica da adottare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono assegnate
al  Fondo  sanitario  nazionale le risorse finanziarie, relative alle
funzioni  progressivamente  trasferite,  iscritte  nello   stato   di
previsione  della  spesa  del Ministero di grazia e giustizia. Con il
medesimo decreto sono definiti, altresi', i criteri  e  le  modalita'
della loro gestione.
  3.  Dall'applicazione  del presente decreto legislativo non possono
derivare  oneri  a  carico  del  bilancio   dello   Stato   superiori
all'ammontare  delle  risorse  attualmente  assegnate al Ministero di
grazia e giustizia e destinate alla sanita' penitenziaria.
 
          Nota all'art. 7.
            - Per il testo dell'art.5, comma 2, della citata legge 30
          novembre 1998, n.419, si veda in nota al titolo.