Art. 8
           Trasferimemo delle funzioni e fase sperimentale

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2000 sono trasferite al servizio
sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione
penitenziaria  con  riferimento  ai  soli settori della prevenzione e
della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Sono
contestualmente  trasferiti  il  relativo personale, le attrezzature,
gli   arredi   e  gli  altri  beni  strumentali  nonche'  le  risorse
finanziarie,  nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  2.  Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro di grazia
e  giustizia,  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e  con  il Ministro per la funzione
pubblica,  da  adottare  entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali,
sono  individuate  almeno tre regioni nelle quali avviare il graduale
trasferimento,   in   forma  sperimentale,  delle  restanti  funzioni
sanitarie.  Con il medesimo decreto e' stabilita la durata della fase
sperimentale,  tenuto  conto  dei  termini  previsti dall'articolo 5,
comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419.
  3.  Nella  fase  sperimentale  prevista  dal comma 2 al rapporto di
lavoro  del  personale  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  6.  Tale personale e' posto alle, dipendenze funzionali
del  Servizio  sanitario  nazionale. I beni strumentali restano nella
titolarita'  della  amministrazione  penitenziaria; la gestione degli
stessi e' affidata al Servizio sanitario nazionale.
  4.  Con  i decreti previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge
30  novembre  1998,  n.  419,  al termine della fase sperimentale, si
provvede al trasferimento delle altre funzioni in tutto il territorio
nazionale, anche sulla base della sperimentazione svolta.
 
          Note all'art. 8:
            - Per il testo dell'art.7 del citato decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n.112, si veda nelle note all'art. 6.
            -  Per  il  testo  dell'art.  5,  comma 2, della legge 30
          novembre 1998, n.419, si veda in nota al titolo.