ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 148. All'articolo 1: il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: ''non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998''"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: ''in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalita' fissate dagli enti stessi'' sono sostituite dalle seguenti: ''in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalita' fissate dagli enti stessi''"; dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2000. 2-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000". Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: "e in materia di igiene dei prodotti alimentari".