(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 
  MAGGIO 1999, N. 148. 
  All'articolo 1: 
   il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  " 1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo  31  marzo
1998, n. 123, le parole: ''non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle  seguenti:  ''non
oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle
regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, individuato ai sensi del  comma  1
dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998''"; 
   il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  " 2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo  76  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, le parole: ''in 20 rate semestrali consecutive
di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31  maggio  1999
secondo modalita' fissate dagli enti stessi'' sono  sostituite  dalle
seguenti: ''in venti rate consecutive di  pari  importo,  di  cui  la
prima da versare entro il 31 ottobre  1999,  la  seconda  da  versare
entro il 15 dicembre 1999 e le  successive  da  versare  con  cadenza
semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalita'  fissate
dagli enti stessi''"; 
   dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: 
  "2-bis. Per le  industrie  alimentari  con  un  numero  massimo  di
dipendenti pari  a  cinque,  le  sanzioni  amministrative  pecuniarie
previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26  maggio
1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1 aprile 2000. 
  2-ter. Per  le  industrie  alimentari  con  un  numero  massimo  di
dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9,  comma  1,
del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al  31
marzo 2000". 
  Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le  parole:  "e
in materia di igiene dei prodotti alimentari".