Art. 2.
                        Abrogazione di norme

  1.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogati  l'articolo  910 del codice civile, gli articoli 1, 2, 3 del
regio  decreto 14 agosto 1920, n. 1285, l'articolo 1, l'articolo 103,
secondo  comma,  dalla  parola: "Se" alla parola: "caso" e l'articolo
104 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  2.  I  provvedimenti  di  approvazione  degli  elenchi  delle acque
pubbliche  gia'  efficaci alla data di entrata in vigore del presente
regolamento  restano  in  vigore  per ogni effetto ad essi attribuito
dalle leggi vigenti.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 18 febbraio 1999

                              SCALFARO

                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Micheli,   Ministro   dei   lavori
                                  pubblici
                                   Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999
  Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 4
 
           Nota all'art. 2:
            - Si  riporta il  testo vigente dell'art.   103,  secondo
          comma,  del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
          cosi' come modificato dal presente decreto:
            "Art.   103. -   Quando in   seguito a    ricerche  siano
          state scoperte acque sotterranee, anche  in comprensori non
          soggetti    a  tutela, deve essere  avvisato l'ufficio  del
          Genio   civile,  il    quale  provvede    ad  accertare  la
          quantita' di acqua scoperta.
            Lo    scopritore  avra'    titolo    di preferenza   alla
          concessione,  per l'utilizzazione indicata   nel  piano  di
          massima    allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi
          dell'art. 95.
            Qualora lo  scopritore non  ottenga la   concessione,  ha
          diritto  al  rimborso, da parte   del concessionario, delle
          spese  sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui
          prestata e ad un premio che sara' determinato nell'atto  di
          concessione  in base alla  importanza della scoperta.
            In ogni  caso e'  riservata al proprietario    del  fondo
          una  congrua quantita'  di acqua,  a  prezzo di  costo, per
          i  bisogni del  fondo stesso".