Art. 2. Abrogazione di norme 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 910 del codice civile, gli articoli 1, 2, 3 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, l'articolo 1, l'articolo 103, secondo comma, dalla parola: "Se" alla parola: "caso" e l'articolo 104 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. I provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque pubbliche gia' efficaci alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in vigore per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi vigenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Micheli, Ministro dei lavori pubblici Visco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1999 Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 4
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo vigente dell'art. 103, secondo comma, del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 103. - Quando in seguito a ricerche siano state scoperte acque sotterranee, anche in comprensori non soggetti a tutela, deve essere avvisato l'ufficio del Genio civile, il quale provvede ad accertare la quantita' di acqua scoperta. Lo scopritore avra' titolo di preferenza alla concessione, per l'utilizzazione indicata nel piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 95. Qualora lo scopritore non ottenga la concessione, ha diritto al rimborso, da parte del concessionario, delle spese sostenute, ad un adeguato compenso dell'opera da lui prestata e ad un premio che sara' determinato nell'atto di concessione in base alla importanza della scoperta. In ogni caso e' riservata al proprietario del fondo una congrua quantita' di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso".