Art. 3. 1. Le piantine sono accompagnate dal certificato fitosanitario, previe idonee ispezioni al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996. 2. Detto certificato contiene: a) le indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti prima dell'esportazione; b) la dichiarazione supplementare che "la partita di piantine di fragole e' conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento"; c) il nome della varieta' e il programma di certificazione nel cui ambito le piante madri sono state certificate.