Art. 3.
  1.  Le piantine  sono accompagnate  dal certificato  fitosanitario,
previe  idonee  ispezioni  al  fine di  verificare  il  rispetto  dei
requisiti   previsti  dal   presente   regolamento   e  dal   decreto
ministeriale 31 gennaio 1996.
  2. Detto certificato contiene:
  a)   le  indicazioni   dettagliate  sull'ultimo   o  sugli   ultimi
trattamenti prima dell'esportazione;
  b) la  dichiarazione supplementare che  "la partita di  piantine di
fragole e' conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento";
  c) il nome della varieta' e  il programma di certificazione nel cui
ambito le piante madri sono state certificate.