Art. 5.
  1.  Il  Ministero  per   le  politiche  agricole,  nell'autorizzare
l'importazione delle  piantine di  fragole, provvede ad  impartire ai
servizi   fitosanitari  regionali   competenti   per  territorio   le
istruzioni relative all'effettuazione delle  analisi di laboratorio e
delle ispezioni in campo.