Art. 6. 1. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale entro il 1 ottobre di ogni anno: a) le informazioni relative ai quantitativi importati; b) una relazione tecnica dettagliata sui controlli ufficiali effettuati; c) copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle autorita' fitosanitarie dell'Argentina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 luglio 1999 Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 245