Art. 6.
  1.   I  servizi   fitosanitari   regionali   inviano  al   servizio
fitosanitario centrale entro il 1 ottobre di ogni anno:
    a) le informazioni relative ai quantitativi importati;
  b)  una  relazione  tecnica  dettagliata  sui  controlli  ufficiali
effettuati;
  c) copia  dei certificati  fitosanitari rilasciati  dalle autorita'
fitosanitarie dell'Argentina.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 20 luglio 1999
                                               Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
  Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 245