Art. 10
                       (Presenza qualificata)
  1.  L'articolo  8,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' soppresso.
  2.  Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennita' di
cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359
del  1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola
Amministrazione,  confluisce  nel  fondo di cui all'articolo 14 ed e'
gestito  secondo  le  modalita'  definite  dall'articolo 23, comma 5,
lettera a), del presente decreto.
 
            Note all'articolo 10
            -Il  testo  dell'art.8 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395
             e' il seguente:
            Articolo 8 (Presenza qualificata)
            1.  A  decorrere  dal  1o novembre 1995, al personale che
             assicura  la presenza qualificata di cui all'art. 11 del
             decreto  del  Presidente della Repubblica 5 giugno 1990,
             n.147,  e'  corrisposta  una  indennita' nella misura di
             £.8.500 lorde per ciascun turno.
            2.  L'indennita'  di cui al comma. 1 non e cumulabile con
             quella prevista dall'art.9, commi 1 e 2. .
            -Il  testo dell'art. 7 del D.P.R. 10 maggio 1996, n.359,
             e' il, seguente:
            Articolo  7  (Presenza  qualificata) - 1. L'indennita' di
             cui   all'art.   8  del  decreto  del  Presidente  della
             Repubblica  31  luglio  1995,  n.395  e' rideterminata a
             decorrere dal 1o dicembre 1996, della misura di £. 9.000
             lorde  per  ciascun turno ed a decorrere dal 1o febbraio
             1997 nella misura di' £. 12.000 per ciascun turno. .