Art. 10 (Presenza qualificata) 1. L'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' soppresso. 2. Lo stanziamento relativo alla corresponsione dell'indennita' di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, di cui resta ferma la misura, diviso pro-quota per singola Amministrazione, confluisce nel fondo di cui all'articolo 14 ed e' gestito secondo le modalita' definite dall'articolo 23, comma 5, lettera a), del presente decreto.
Note all'articolo 10 -Il testo dell'art.8 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 e' il seguente: Articolo 8 (Presenza qualificata) 1. A decorrere dal 1o novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147, e' corrisposta una indennita' nella misura di £.8.500 lorde per ciascun turno. 2. L'indennita' di cui al comma. 1 non e cumulabile con quella prevista dall'art.9, commi 1 e 2. . -Il testo dell'art. 7 del D.P.R. 10 maggio 1996, n.359, e' il, seguente: Articolo 7 (Presenza qualificata) - 1. L'indennita' di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395 e' rideterminata a decorrere dal 1o dicembre 1996, della misura di £. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1o febbraio 1997 nella misura di' £. 12.000 per ciascun turno. .